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Estratto della sentenza CRA del 25 novembre 1998 nella causa F. C., Siria

[English Summary]

Art. 66 cpv. 2 lett. b e c PA: i motivi di revisione della svista e della violazione del diritto di essere sentito.

  1. La svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria vo-lontà, di prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo stesso, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto. La natura della svista si riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non ad un eventuale errato apprezzamento (consid. 5a).

  2. Può essere domandata la revisione di una sentenza, ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. c PA, per vizi procedurali inerenti il procedimento di prima istanza, non ravvisati d'ufficio dall'autorità di ricorso, solo allor-quando la parte non ha avuto la possibilità di farli valere nel ricorso (consid. 6a).

Art. 66 Abs. 2, Bst. b und c VwVG: Revisionsgründe des Übersehens einer aktenkundigen Tatsache und der Verletzung des rechtlichen Gehörs.

  1. Das Übersehen einer Tatsache setzt voraus, dass der Richter versehentlich ein bestimmtes Aktenstück bzw. eine daraus hervorgehende Tatsache nicht berücksichtigt oder unrichtig verstanden hat. Das Übersehen bezieht sich auf einen Irrtum in der Wahrnehmung und Erkenntnis, nicht auf eine allfällige unrichtige Würdigung (Erw. 5a).

  2. Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren, welche die Beschwerdeinstanz nicht von Amtes wegen erkannt hat, können nur dann als Revisionsgrund im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. c VwVG angerufen werden, wenn die Partei keine Möglichkeit hatte, diese Mängel im Beschwerdeverfahren geltend zu machen (Erw. 6a).


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Art. 66, al. 2, let. b et c PA : motifs de révision ; omission de faits importants établis par pièces et violation du droit d'être entendu.

  1. L'omission d'un fait présuppose que le juge n'a pas tenu compte par mégarde d'un fait important établi par pièce ou qu'il l'a interprété de manière inexacte. L'omission se rapporte à une erreur de perception et de jugement mais non à une éventuelle erreur d'appréciation (consid. 5a).

  2. Le vice de procédure entachant la décision de première instance et qui n'a pas été relevé d'office par l'autorité de recours ne peut constituer un motif de révision au sens de l'art. 66, al. 2, let. c PA que si la partie n'a pas eu la possibilité de le faire valoir dans la procédure de recours (consid. 6a).

Riassunto dei fatti:

Il 14 settembre 1998, la CRA ha respinto il ricorso interposto da F. C. contro la decisione negativa dell’UFR sulla sua domanda d'asilo.

La CRA ha ritenuto inverosimili le allegazioni determinanti rese dall'interessato, il quale non ha peraltro reso verosimile d'avere mai chiesto, come avrebbero dovuto e potuto, la protezione delle autorità statuali contro l'evocato agire di terzi. La CRA ha pure considerato che in Siria non vi è persecuzione rilevante in materia d'asilo della minoranza cristiana siro-ortodossa basata sulla mera appartenenza etnico-religiosa (GICRA 1995 n. 17, pag. 178 e segg.; OSAR, Jalons n. 49, maggio 1998, pag. 37), che la documentazione esibita dall'interessato non è atta a corroborare la tesi contraria, che l'interessato stesso non ha mai svolto attività politica, che ha lasciato il suo Paese legalmente, che le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi militari sono di per sé irrilevanti in materia d'asilo, e che un fratello non ha subito alcun pregiudizio rilevante nel corso dell'espletamento del servizio militare.

L'interessato ha inoltrato domanda di revisione contro la sentenza della CRA. Ha fatto valere che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), in particolare di documenti riguardanti i rischi cui sono esposti i siro-ortodossi nel corso dell'espletamento del servizio militare e in caso di rimpatrio dall'estero successivamente a una 


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decisione negativa su una domanda d'asilo. L'istante si è pure doluto del fatto che il suo interprete di fiducia non ha potuto presenziare all'audizione sui motivi d'asilo, circostanza che la CRA avrebbe dovuto rilevare d'ufficio. Non averlo fatto costituirebbe una violazione del suo diritto d'essere sentito.

La CRA ha respinto la domanda di revisione.

Dai considerandi:

5. a) Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA vuole garantire che il giudice tenga conto di tutta la materia processuale. Esso si fonda su quattro premesse (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 275 e segg.):

Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la corrispondenza e i rapporti di periti.

Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto, né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui l'autorità di 


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ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può essere accolta.

D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto, attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento (cfr. ibidem, pag. 95).

Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).

b) Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (…, pag. 8 del giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 ( leggi scritto di AI, menzionato esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).

La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani all’estero, è infondata, avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della CRA su questo punto (cfr. GICRA 1995 n. 17, pag. 178 e segg., nonché sentenza inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe menzionate nel giudizio querelato).

Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.


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6. L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c PA).

a) Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3 PA e la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 105 Ib 252), l'adduzione di fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di ricorso non giustifica di far luogo a una revisione. In altri termini, non può essere domandata la revisione di una sentenza della CRA per motivi che l'istante, usando della diligenza che potevasi da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ricorsuale ordinaria.

A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e relativi riferimenti).

b) Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.

Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo dal farlo.

c) D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA, con i limiti derivanti dagli art. 13 PA e, in particolare, 12b LAsi; GICRA 1995 n. 23) e non sia vincolata dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), essa non ha di regola alcun obbligo d'esaminare


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censure non sollevate e articolate dal ricorrente, tenuto conto del dovere per lo stesso di motivare il gravame (art. 52 cpv. 1 PA; DTF 110 V 53).

Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata, segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante, considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.

d) Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (GICRA 1994 n. 29, pag. 208 consid. 5).

Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso, sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e valutati.

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