1994 / 29 - 208

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Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione implica, in principio, l'annullamento della decisione impugnata, senza che il ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento, in altri termini indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente possa sperare in una decisione di merito a lui più favorevole (cfr. DTF 119 Ia 138; 98 Ia 134).

E' fatta eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in sede ricorsuale -, allorquando l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione (cfr. DTF 116 Ib 44), il vizio non sia grave, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con rimando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità. 

Nel caso concreto, non solo l'autorità di prime cure non indica nel giudizio litigioso i mezzi probatori (fonti) cui si riferisce per risolvere il punto di questione di cui trattasi, ma ancora non pone rimedio a tale vizio neppure nell'allegato responsivo. Da quanto esposto discende che non è possibile a questa Commissione di reintegrare i ricorrenti nel diritto di essere sentito, cui gli stessi non hanno rinunciato né esplicitamente, né per atti concludenti, ove si ritenga che all'esercizio del diritto di essere sentito può essere rinunciato anche per atti concludenti (cfr. Tinner, Das rechtliche Gehör, RDS 1964, vol. II, pag. 337). Già per questo motivo la decisione impugnata va annullata, senza dimenticare che questa Commissione ha già avuto modo di precisare che a determinate condizioni i trattamenti riservati a membri cristiani delle forze armate turche possono essere rilevanti in materia d'asilo (cfr. decisioni inedite della CRA del 26 maggio 1993 nella causa B.T., e del 20 aprile 1993 nella causa Y.O.). Peraltro, le pene inflitte per renitenza possono pure essere rilevanti in materia d'asilo (cfr. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 116 e relativi riferimenti). 

6. a) - Ma vi è di più. Il diritto di essere sentito è pure violato allorquando l'autorità non ottempera all'obbligo fondamentale di motivare le proprie decisioni. Ambito, limiti, forma di una motivazione rispettosa dei postulati di uno Stato di diritto e conforme alle esigenze del diritto di essere sentito garantito dagli art. 29 e segg. e 4 Cost. sono variabili. L'ampiezza della motivazione può essere determinata, nel quadro dei principi generali, solo avuto riguardo alle particolarità del caso concreto, tenuto conto, da un lato, dell'insopprimibile esigenza di assicurare all'interessato un minimo di mezzi di difesa efficaci e, dall'altro lato, dalla necessità di garantire all'autorità