1995 / 23 - 218

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23. Estratto della decisione della CRA del 19 maggio 1995
      nella causa A., Ex Jugoslavia



Art. 12 e 13 PA , 12a e b LA, nonché art. 29 segg. PA e 4 Cost.: Il dovere d'accertare d'ufficio i fatti in relazione all'obbligo che incombe al richiedente di collaborare all'accertamento dei fatti; valutazione anticipata delle prove.

1. Malgrado il principio inquisitorio, l'autorità giudicante può limitarsi, di regola, ad esaminare le allegazioni del richiedente ed assumere le prove da lui stesso offerte, senza dovere procedere ad ulteriori accertamenti. Tuttavia, un complemento d'istruzione s'impone se, in base a codeste adduzioni ed a siffatte prove, dovessero ancora sussistere ragionevoli dubbi od incertezze che, verosimilmente, potrebbero essere rimossi con nuovi accertamenti eseguiti d'ufficio (consid. 5a).

2. Non è violato il diritto di essere sentito ove l'autorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza arbitrio che il convincimento da essa raggiunto in base ad altre prove non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole all'interessato, dell'assunzione di determinate prove (consid. 5b).

3. Il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione globale delle allegazioni determinanti (GICRA 1993 n. 21 pag. 134). Non è pertanto consentito all'autorità giudicante di negare la pertinenza di articoli di giornale da cui risultano fra l'altro elementi quali l'arresto del richiedente l'asilo e di altri membri della sua famiglia, semplicemente perché le allegazioni del richiedente medesimo concernenti la fuga consecutiva al suo arresto sono giudicate inattendibili (consid. 5b).