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dell'equità delle procedure a carattere esclusivamente, o prevalentemente, politico dinanzi ai tribunali iraniani.

c) Da quanto esposto, discende che il timore di X. d'essere esposta in caso di rimpatrio a persecuzioni rilevanti giusta l'art. 3 LAsi è oggettivamente fondato, di modo che sono adempiti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

9. - Resta quindi da esaminare se vi sia nel caso concreto un motivo d'esclusione dall'asilo, segnatamente dal profilo dell'art. 8a LAsi (motivi soggettivi insorti dopo la fuga).

a) Giusta l'art. 8a LAsi, non è concesso asilo alla persona che è divenuta rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Motivi soggettivi insorti dopo la fuga, a prescindere dal fatto se siano stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. E' vietata una combinazione tra motivi soggettivi insorti dopo la fuga con dei motivi anteriori alla fuga, rispettivamente con dei motivi oggettivi posteriori alla fuga (GICRA 1994 n. 17, pag. 153 consid. 3b; leggi per esempio un cambiamento di regime o l'avvio di un'ondata repressiva), che ad essi soli non siano sufficienti a legittimare il riconoscimento della qualità di rifugiato (GICRA 1995 n. 7, pag. 63 e segg.).

b) Nel caso concreto la ricorrente non è diventata rifugiata con la partenza dal suo Paese d'origine, né tantomeno per un'attività politica svolta all'estero. Difatti, non emergono dalle carte processuali elementi di seria consistenza da cui dedurre che l'interessata è ricercata in patria per avere lasciato illegalmente l'Iran, o per avere deposto una domanda d'asilo in Svizzera, o ancora per avere svolto delle attività politiche di rilievo in esilio (che essa neppure ha preteso d'aver svolto). Il timore d'esposizione a future persecuzioni dell'interessata trae invece origine dal procedimento penale di carattere politico promosso contro di lei negli anni 80 e che è sfociato in una condanna a vent'anni di reclusione. La liberazione condizionale, intervenuta nel 1983 dopo ventotto mesi d'incarcerazione, non ha posto fine ai pregiudizi inflitti all'insorgente, semplicemente diminuiti nel tempo per intensità a tal punto da non essere più ritenuti dall'insorgente così gravi da costringerla all'espatrio. Tuttavia, come dimostra incontrovertibilmente il numero di pratica apposto