1998 / 20  - 183

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sulla convocazione della ricorrente del (...), numero di pratica identico a quello del procedimento penale dell'inizio degli anni 80, la ricorrente rischia delle sanzioni di natura politica in caso di rimpatrio per l'inadempimento delle condizioni poste alla liberazione condizionale, e non per l'espatrio in quanto tale o per la presentazione di una domanda d'asilo all'estero. I suoi timori d'esposizione a future persecuzioni sono pertanto strettamente connessi ai seri pregiudizi subiti nel passato, come dimostra pure la curiosa richiesta (...) del (...). In simile evenienza, il fatto che siano trascorsi molti anni dalla liberazione condizionale non è motivo sufficiente per una prognosi negativa sull'esistenza di futuri timori fondati, la ricorrente avendo reso verosimile nel senso della probabilità preponderante il contrario, e dunque invalidato una siffatta presunzione. Alcun dubbio vi è, altresì, sul nesso causale con la persecuzione passata.

c) Da quanto esposto, discende che non sussistono in casu motivi soggettivi insorti dopo la fuga implicanti l'esclusione dall'asilo. Non si ravvisano neppure altre ragioni ostative alla concessione dell'asilo medesimo sulla base di fondati timori di future persecuzioni che traggono origine da seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi subiti dalla ricorrente in passato.