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sulla convocazione della ricorrente del (...), numero di pratica identico a
quello del procedimento penale dell'inizio degli anni 80, la ricorrente rischia delle
sanzioni di natura politica in caso di rimpatrio per l'inadempimento delle condizioni
poste alla liberazione condizionale, e non per l'espatrio in quanto tale o per la
presentazione di una domanda d'asilo all'estero. I suoi timori d'esposizione a future
persecuzioni sono pertanto strettamente connessi ai seri pregiudizi subiti nel passato,
come dimostra pure la curiosa richiesta (...) del (...). In simile evenienza, il fatto che
siano trascorsi molti anni dalla liberazione condizionale non è motivo sufficiente per
una prognosi negativa sull'esistenza di futuri timori fondati, la ricorrente avendo reso
verosimile nel senso della probabilità preponderante il contrario, e dunque invalidato
una siffatta presunzione. Alcun dubbio vi è, altresì, sul nesso causale con la
persecuzione passata.
c) Da quanto esposto, discende che non sussistono in casu motivi soggettivi insorti dopo
la fuga implicanti l'esclusione dall'asilo. Non si ravvisano neppure altre ragioni
ostative alla concessione dell'asilo medesimo sulla base di fondati timori di future
persecuzioni che traggono origine da seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi subiti
dalla ricorrente in passato.
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