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(non senza dimenticare l'interdizione all'esercizio di cariche pubbliche).
Inoltre, se a prima vista può sembrare impossibile, stante il divieto d'espatrio, che la
ricorrente abbia potuto ottenere una passaporto e superare i controlli doganali, in virtù
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, la CRA non ha ragione di dubitare che
essa abbia potuto ottenere il passaporto dietro pagamento di un lauto compenso (si legga
su corruzione) e così pure superare i controlli all'aeroporto. Certo, la ricorrente -
anche in ragione delle buone condizioni finanziarie della famiglia - fintanto che si è
assoggettata alle limitazioni della libertà personale che traggono origine da condanna
per motivi politici, non le ha risentite come una pressione psichica insopportabile né ha
in qualche modo manifestato timori d'esposizione a future persecuzioni, se è vero come è
vero che ha dichiarato d'essere espatriata per far visita ai propri fratelli in Svizzera e
negli Stati Uniti.
Ad ogni buon conto, l'insorgente ha avuto conoscenza di una convocazione a lei indirizzata
dalle autorità iraniane il (...), convocazione comportante il medesimo numero di pratica
della procedura penale sfociata nel 1981 nella menzionata condanna a vent'anni di
reclusione per attività controrivoluzionaria, convocazione pure considerata autentica
dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran. Dal terzo documento
giudiziario esibito, risulta pure che le autorità iraniane hanno invano tentato la
notificazione della convocazione precedentemente citata (...). Parimenti plausibile è
l'allegazione della ricorrente secondo la quale le autorità, non trovandola, abbiano
arrestato madre e fratello, detenuti rispettivamente un mese e tre mesi. Particolarmente
inquietante è la richiesta d'informazioni sull'insorgente rivolta dalle autorità
iraniane a quelle svizzere (...) nel (...) sulla base di motivazione curiosa (...). In
sostanza, e nonostante il decorso del tempo, le autorità iraniane hanno continuano ad
"interessarsi" alla ricorrente, ad imporle limitazioni della libertà personale,
e il timore soggettivo da lei risentito di subire seri pregiudizi in relazione alla
passata procedura di condanna, in particolare di dovere scontare parte o l'integralità
della pena detentiva pronunciata nel 1981 per motivi politici, si fonda su seri indizi,
quali le comprovate ricerche nei suoi confronti ed i riferimenti sulla convocazione delle
autorità iraniane esibita in questa sede del numero di pratica di detta procedura. In
simile evenienza, l'affermazione contenuta nel rapporto della rappresentanza svizzera
secondo cui non è probabile che la ricorrente possa nuovamente essere oggetto di una
procedura penale in relazione agli eventi passati non trova conforto in alcun elemento
emergente dalle carte processuali. Non bisogna poi dimenticare che non si ha notizia di un
miglioramento
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