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(non senza dimenticare l'interdizione all'esercizio di cariche pubbliche). Inoltre, se a prima vista può sembrare impossibile, stante il divieto d'espatrio, che la ricorrente abbia potuto ottenere una passaporto e superare i controlli doganali, in virtù dell'insieme delle circostanze del caso di specie, la CRA non ha ragione di dubitare che essa abbia potuto ottenere il passaporto dietro pagamento di un lauto compenso (si legga su corruzione) e così pure superare i controlli all'aeroporto. Certo, la ricorrente - anche in ragione delle buone condizioni finanziarie della famiglia - fintanto che si è assoggettata alle limitazioni della libertà personale che traggono origine da condanna per motivi politici, non le ha risentite come una pressione psichica insopportabile né ha in qualche modo manifestato timori d'esposizione a future persecuzioni, se è vero come è vero che ha dichiarato d'essere espatriata per far visita ai propri fratelli in Svizzera e negli Stati Uniti.

Ad ogni buon conto, l'insorgente ha avuto conoscenza di una convocazione a lei indirizzata dalle autorità iraniane il (...), convocazione comportante il medesimo numero di pratica della procedura penale sfociata nel 1981 nella menzionata condanna a vent'anni di reclusione per attività controrivoluzionaria, convocazione pure considerata autentica dalla persona di fiducia della rappresentanza svizzera a Teheran. Dal terzo documento giudiziario esibito, risulta pure che le autorità iraniane hanno invano tentato la notificazione della convocazione precedentemente citata (...). Parimenti plausibile è l'allegazione della ricorrente secondo la quale le autorità, non trovandola, abbiano arrestato madre e fratello, detenuti rispettivamente un mese e tre mesi. Particolarmente inquietante è la richiesta d'informazioni sull'insorgente rivolta dalle autorità iraniane a quelle svizzere (...) nel (...) sulla base di motivazione curiosa (...). In sostanza, e nonostante il decorso del tempo, le autorità iraniane hanno continuano ad "interessarsi" alla ricorrente, ad imporle limitazioni della libertà personale, e il timore soggettivo da lei risentito di subire seri pregiudizi in relazione alla passata procedura di condanna, in particolare di dovere scontare parte o l'integralità della pena detentiva pronunciata nel 1981 per motivi politici, si fonda su seri indizi, quali le comprovate ricerche nei suoi confronti ed i riferimenti sulla convocazione delle autorità iraniane esibita in questa sede del numero di pratica di detta procedura. In simile evenienza, l'affermazione contenuta nel rapporto della rappresentanza svizzera secondo cui non è probabile che la ricorrente possa nuovamente essere oggetto di una procedura penale in relazione agli eventi passati non trova conforto in alcun elemento emergente dalle carte processuali. Non bisogna poi dimenticare che non si ha notizia di un miglioramento