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fatto. In simile evenienza, non vi è ragione d'esaminare le altre doglianze sollevate dalle ricorrenti.

6. - Quando la CRA annulla una decisione, di regola essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità di prime cure se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65 consid. 12 e relativi riferimenti). Nel caso concreto, tali requisiti sono adempiti.

7. - Ai sensi dell'art. 3 LAsi devono essere considerati rifugiati gli stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esserlo. Secondo la giurisprudenza della CRA e la dottrina, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma pure coloro che fuggono una persecuzione futura o che abbiano già subito in passato una persecuzione determinante in materia d'asilo, quand'anche ormai terminata (GICRA 1993 n. 31, pag. 222 consid. 10; cfr. A. Achermann/ C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2a ed., Berna 1991, pag. 107; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 127). In quest'ultimo caso, esiste - secondo una teoria - una presunzione in favore di un pericolo di recidiva (in tedesco cosiddetta Wiederholungsgefahr), di modo che un diniego della domanda d'asilo è ipotizzabile solo nel caso in cui la prognosi di recidiva sia negativa, ovvero allorquando si possa escludere con probabilità preponderante l'esposizione a nuove persecuzioni (cfr. W. Kälin, op. cit. pag. 127 e relativi riferimenti, in particolare quello circa la prassi della Corte costituzionale in Germania). La prassi svizzera è leggermente differenziata, nel senso che vengono di regola ammessi dei fondati timori di future persecuzioni solo quando sussista un nesso temporale e causale tra le persecuzioni passate e l'espatrio (GICRA 1997 n. 14, pag. 106 e seg. consid. 2a). Il nesso temporale fra persecuzione passata e fuga decade, sempre di regola, quando la fuga medesima interviene dopo 6 - 12 mesi dalla fine delle persecuzioni (cfr. GICRA 1997 n. 14, pag. 106 nonché relativi riferimenti), mentre il nesso causale viene meno quando i timori di future persecuzioni non traggono in alcun modo origine dalle persecuzioni passate (cfr. S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 296). La differenza tra le due teorie risulta nel contrapporsi delle presunzioni della variante sviluppata dalle autorità svizzere. In altri termini, alla presunzione dell'esistenza di un pericolo di recidiva per coloro che sono già stati vittima di