1998 / 20  - 178

previous next


Nel ricorso inoltrato dinanzi alla CRA, le ricorrenti si dolgono di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Contestano recisamente che una condanna a 20 anni di prigione per legami di parentela e professionali con il regime dello Scià sia irrilevante in materia d'asilo a difetto di specifica attività controrivoluzionaria. Fanno valere che anche dopo la liberazione condizionale, X. è stata oggetto di misure di limitazione della libertà personale di una certa gravità, quali la proibizione di lasciare il Paese, di svolgere attività di sorta presso enti pubblici, di operare nel settore immobiliare, e l'assoggettamento a controlli da parte dell'autorità. L'espatrio va pertanto ascritto all'esposizione a seri pregiudizi per lungo tempo. Le ricorrenti si dolgono infine della violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento in punto all'esecuzione dell'allontanamento. Le insorgenti hanno esibito in sede ricorsuale tre atti giudiziari in fotocopia concernenti X. (gli ultimi due documenti di data posteriore all'espatrio). Le diverse indagini condotte hanno permesso d'appurare l'autenticità dei documenti esibiti.

Chiamato ad esprimersi, l'UFR ha proposto la reiezione del ricorso, mentre in replica le ricorrenti hanno mantenuto le loro conclusioni.

La CRA ha accolto il gravame, annullato il giudizio litigioso, riconosciuto alle ricorrenti la qualità di rifugiato e ordinato all'UFR d'accordare loro l'asilo.


Dai considerandi:

5. - In merito alla censura d'insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sollevata dalle ricorrenti in questa sede, la CRA considera la stessa siccome fondata, da un lato perché l'UFR ha considerato inverosimili le dichiarazioni di X. sulla base di presunzioni, poco convincenti, connesse al di lei espatrio legale, e dall'altro lato perché non è stato effettuato il necessario esame dei rischi d'esposizione a future persecuzioni in relazione ai seri pregiudizi passati subiti dalla ricorrente medesima (GICRA 1993 n. 31, pag. 222 consid. 10). Peraltro, giusta l'art. 16c cpv. 1 LAsi, successivamente all'audizione sui motivi d'asilo e allorquando, come in casu, non risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un rifugiato, l'UFR deve procedere agli ulteriori chiarimenti necessari prima di pronunciare la propria decisione, ciò che nella fattispecie non ha