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s'agit de la modification de la situation générale dans l'Etat anciennement persécuteur, mais il peut également s'agir du comportement subjectif du réfugié, dont on peut déduire qu'il ne court plus aucun danger dans ce pays. En l'espèce, l'obtention de passeports pour les enfants restés au pays ne constitue pas un motif justifiant le retrait de la qualité de réfugiés à leurs parents (consid. I 4d).

2. S'agissant de l'extension de la qualité de réfugié, point n'est besoin que l'impétrant ait été lui-même persécuté (confirmation de jurisprudence). Une prise de contact avec les autorités du pays d'origine dans le but d'obtenir des passeports ne constitue pas une "circonstance particulière" s'opposant à l'extension aux enfants de la qualité de réfugiés de leurs parents (consid. II 4).



Art. 1 C n. 5 Conv.; art. 3 cpv. 3 LAsi: l'ottenimento del passaporto per i figli non costituisce un motivo "di cessazione" per i genitori ammessi provvisoriamente come rifugiati. Nessuna applicazione analogica dei motivi "di cessazione" nell'inclusione nella qualità di rifugiato.

1. Il motivo "di cessazione" dell'art. 1 C n. 5 Conv. concerne cambiamenti fondamentali nel Paese d'origine, dai quali si può desumere che non sussista più alcun timore di persecuzioni. In primo luogo, viene considerata la mutata situazione nel Paese persecutore; tuttavia, pure il comportamento soggettivo di un rifugiato può indurre a ritenere che non sia più perseguitato. Nel caso di specie, il richiesto rilascio di passaporti per l'espatrio dei figli non è un motivo legittimante la privazione della qualità di rifugiato dei genitori (consid. I 4d).

2. L'inclusione nella qualità di rifugiato non esige che le persone da includere siano personalmente perseguitate (conferma della giurisprudenza). La presa di contatto con le autorità del Paese d'origine da parte dei genitori, volta all'ottenimento del passaporto per i figli, non costituisce una "circostanza particolare" ostativa all'inclusione dei figli medesimi nella qualità di rifugiato dei genitori (consid. II 4).