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usata all'interessato sia grossolana, e che le situazioni, rispetto alle quali la
disparità sarebbe stata esercitata, siano nella sostanza assolutamente uguali. Non
incombe certo alla CRA di procedere d'ufficio all'esame della fattispecie da questo
profilo, tantomeno allorquando, come in casu, il ricorrente è patrocinato e gli è noto
che perlomeno una persona coinvolta nel processo conclusosi nel (...) ha deposto domanda
d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, la censura d'abuso del potere d'apprezzamento,
immotivata, va disattesa.
7. a) Maggiore attenzione merita invece la censura d'insufficiente accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti. In tale contesto, va esaminato se la valutazione della
fattispecie da parte dell'UFR resiste al libero esame da parte della CRA, e non solo dal
profilo dell'arbitrio, arbitrio che implicherebbe un'insufficienza assoluta della
decisione impugnata. Va pertanto vagliato se il giudizio litigioso è affetto da errori
logici o giuridici nelle conseguenze tratte dai fatti risultanti dalle carte processuali,
e quindi se è viziato da un'insufficienza relativa nella valutazione (relativa perché i
fatti e le prove non sono suscettibili di valutazione tipica e unica). Il sindacato di
legittimità dal profilo dell'insufficiente accertamento della fattispecie s'estende
dunque fino all'annullamento della decisione impugnata ogni qualvolta il provvedimento
impugnato non rispetti le leggi dello sviluppo logico-giuridico delle premesse di fatto -
dove per logico s'intende adeguato, giusto, coerente - e non solo quando questa
difformità si evidenzi come manifesta ingiustizia o manifesta illogicità.
b) Giusta l'art. 16a cpv. 1 LAsi, solo se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta
evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un
rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda
d'asilo può essere respinta senza procedere agli ulteriori chiarimenti previsti dall'art.
16c LAsi.
Ora, nella fattispecie, non si poteva, e non si può, sostenere che in base all'audizione
sui motivi d'asilo risultava evidente che il richiedente non era in grado di provare o
rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. A tal proposito è sufficiente rilevare
che l'autorità inferiore stessa ha considerato, a giusto titolo, verosimili le
dichiarazioni del ricorrente concernenti l'arresto del 1982 e successivo processo a suo
carico poiché prevenuto colpevole, con altri, d'attività in favore del PKK. In simile
evenienza, s'impone - anche a distanza d'anni - un'attenta analisi della situazione
personale dell'interessato in |