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usata all'interessato sia grossolana, e che le situazioni, rispetto alle quali la disparità sarebbe stata esercitata, siano nella sostanza assolutamente uguali. Non incombe certo alla CRA di procedere d'ufficio all'esame della fattispecie da questo profilo, tantomeno allorquando, come in casu, il ricorrente è patrocinato e gli è noto che perlomeno una persona coinvolta nel processo conclusosi nel (...) ha deposto domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, la censura d'abuso del potere d'apprezzamento, immotivata, va disattesa.

7. a) Maggiore attenzione merita invece la censura d'insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. In tale contesto, va esaminato se la valutazione della fattispecie da parte dell'UFR resiste al libero esame da parte della CRA, e non solo dal profilo dell'arbitrio, arbitrio che implicherebbe un'insufficienza assoluta della decisione impugnata. Va pertanto vagliato se il giudizio litigioso è affetto da errori logici o giuridici nelle conseguenze tratte dai fatti risultanti dalle carte processuali, e quindi se è viziato da un'insufficienza relativa nella valutazione (relativa perché i fatti e le prove non sono suscettibili di valutazione tipica e unica). Il sindacato di legittimità dal profilo dell'insufficiente accertamento della fattispecie s'estende dunque fino all'annullamento della decisione impugnata ogni qualvolta il provvedimento impugnato non rispetti le leggi dello sviluppo logico-giuridico delle premesse di fatto - dove per logico s'intende adeguato, giusto, coerente - e non solo quando questa difformità si evidenzi come manifesta ingiustizia o manifesta illogicità.

b) Giusta l'art. 16a cpv. 1 LAsi, solo se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda d'asilo può essere respinta senza procedere agli ulteriori chiarimenti previsti dall'art. 16c LAsi.

Ora, nella fattispecie, non si poteva, e non si può, sostenere che in base all'audizione sui motivi d'asilo risultava evidente che il richiedente non era in grado di provare o rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. A tal proposito è sufficiente rilevare che l'autorità inferiore stessa ha considerato, a giusto titolo, verosimili le dichiarazioni del ricorrente concernenti l'arresto del 1982 e successivo processo a suo carico poiché prevenuto colpevole, con altri, d'attività in favore del PKK. In simile evenienza, s'impone - anche a distanza d'anni - un'attenta analisi della situazione personale dell'interessato in