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relazione ai timori d'esposizione a future persecuzioni, tutt'altro che inconsistenti in considerazione della nota realtà vigente in Turchia.

c) D'altra parte, e nella misura in cui l'UFR ha fatto ricorso all'incarto della procedura d'asilo di altro coimputato nel processo conclusosi con sentenza del (...), esso non poteva limitarsi all'analisi di un solo elemento risultante da tale incarto, ovvero il proscioglimento di tutti gli imputati dalle accuse di attività in favore del PKK, e sottacere - quindi non esaminare - il fatto che tale coimputato, e un altro ancora, avevano ottenuto l'asilo in Svizzera, pur essendo espatriati anche loro anni dopo la sentenza di proscioglimento del (...).

d) In siffatte circostanze, la censura d'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente è fondata e la decisione impugnata va annullata.

8. - Quando la CRA annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65, consid. 12). Nel caso concreto tale requisito è adempito.

9. - Ai sensi dell'art. 3 LAsi, devono essere considerati rifugiati gli stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esserlo, segnatamente per motivi politici o religiosi. In altri termini, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma anche coloro che fuggono una persecuzione futura. Se la persecuzione già subita non è di per sé determinante in materia d'asilo, per esempio perché d'intensità insufficiente o perché troppo lontana nel tempo, occorre esaminare se possa provocare un giustificato timore d'esposizione a future persecuzioni. Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore deve essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Il solo fatto che un richiedente l'asilo sia preoccupato non è sufficiente per ammettere un timore fondato di future persecuzioni. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti dei familiari del richiedente l'asilo, la sua appartenenza ad un gruppo sociale o politico oppure essere determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita - in sé non determinante in materia d'asilo -, da una grande vulnerabilità