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d) Ma vi è di più. Se sono noti casi di persone domiciliate fuori dai confini dell'attuale Repubblica federale di Jugoslavia, anteriormente alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, ai quali è stato successivamente emesso, in assenza di documenti di viaggio validi, un passaporto della nuova entità statuale unicamente per potere viaggiare o come prova della propria identità, ovvero senza conferimento di cittadinanza, non sono di contro noti casi in cui è stato emesso un siffatto passaporto allorquando il richiedente già possedeva, come Y., un titolo di viaggio.

L'insorgente non può peraltro essere creduto quando afferma che la rappresentanza della Repubblica federale di Jugoslavia a (...) ha rifiutato di apporgli un visto sul titolo di viaggio per rifugiati, come da lui richiesto, per emettere un passaporto che non gli conferiva la cittadinanza.

Non è infatti plausibile che la rappresentanza in questione non volesse riconoscere all'insorgente la cittadinanza, ma gli abbia emesso un passaporto al solo scopo di consentirgli di viaggiare, quando a tal fine avrebbe potuto accontentarsi di apporre un visto sul titolo di viaggio per rifugiati che il ricorrente aveva presentato loro (ricorrente che è fuggito dalle persecuzioni delle autorità musulmane della Bosnia-Erzegovina). Inoltre, per consentire all'interessato di raggiungere a (...) il padre, in pessime condizioni fisiche, non era neppure necessario emanare un passaporto valido per 5 anni, come è stato fatto nel caso in esame.

Non bisogna poi dimenticare che l'interessato è rientrato perlomeno in due circostanze nella Repubblica federale di Jugoslavia (i passaporti "umanitari", ovvero non conferenti la cittadinanza, emessi dalle rappresentanze all'estero della SRJ non permettevano sempre di viaggiare, tantomeno ripetutamente), che la sorella del ricorrente residente in (...) è cittadina appunto della Repubblica federale di Jugoslavia e che il padre dell'insorgente risiede in detto Paese.

Si può persino ritenere, sulla base delle emergenze processuali, che il ricorrente adempisse le condizioni previste dalla legge - quella del 1976 - per una naturalizzazione agevolata (v. art. 8 della legge sulla cittadinanza del 1976; v. pure art. 13 della legge sulla cittadinanza della Repubblica federale di Jugoslavia entrata in vigore il 1°gennaio 1997).