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d) Ma vi è di più. Se sono noti casi di persone domiciliate fuori dai confini
dell'attuale Repubblica federale di Jugoslavia, anteriormente alla dissoluzione dell'ex
Jugoslavia, ai quali è stato successivamente emesso, in assenza di documenti di viaggio
validi, un passaporto della nuova entità statuale unicamente per potere viaggiare o come
prova della propria identità, ovvero senza conferimento di cittadinanza, non sono di
contro noti casi in cui è stato emesso un siffatto passaporto allorquando il richiedente
già possedeva, come Y., un titolo di viaggio.
L'insorgente non può peraltro essere creduto quando afferma che la rappresentanza della
Repubblica federale di Jugoslavia a (...) ha rifiutato di apporgli un visto sul titolo di
viaggio per rifugiati, come da lui richiesto, per emettere un passaporto che non gli
conferiva la cittadinanza.
Non è infatti plausibile che la rappresentanza in questione non volesse riconoscere
all'insorgente la cittadinanza, ma gli abbia emesso un passaporto al solo scopo di
consentirgli di viaggiare, quando a tal fine avrebbe potuto accontentarsi di apporre un
visto sul titolo di viaggio per rifugiati che il ricorrente aveva presentato loro
(ricorrente che è fuggito dalle persecuzioni delle autorità musulmane della
Bosnia-Erzegovina). Inoltre, per consentire all'interessato di raggiungere a (...) il
padre, in pessime condizioni fisiche, non era neppure necessario emanare un passaporto
valido per 5 anni, come è stato fatto nel caso in esame.
Non bisogna poi dimenticare che l'interessato è rientrato perlomeno in due circostanze
nella Repubblica federale di Jugoslavia (i passaporti "umanitari", ovvero non
conferenti la cittadinanza, emessi dalle rappresentanze all'estero della SRJ non
permettevano sempre di viaggiare, tantomeno ripetutamente), che la sorella del ricorrente
residente in (...) è cittadina appunto della Repubblica federale di Jugoslavia e che il
padre dell'insorgente risiede in detto Paese.
Si può persino ritenere, sulla base delle emergenze processuali, che il ricorrente
adempisse le condizioni previste dalla legge - quella del 1976 - per una naturalizzazione
agevolata (v. art. 8 della legge sulla cittadinanza del 1976; v. pure art. 13 della legge
sulla cittadinanza della Repubblica federale di Jugoslavia entrata in vigore il 1°gennaio
1997).
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