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In altri termini, la persona interessata non deve trovarsi in una situazione tale da non potere o non volere avvalersi della protezione dello Stato di cui ha acquistato la nuova cittadinanza. Il non potere avvalersi di questa protezione si collega a circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto - quali guerra, guerra civile e violenza generalizzata - mentre il non volere avvalersi va interpretato nel senso che la protezione può essere rifiutata a causa di un fondato timore di persecuzioni (cfr. Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello statuto di rifugiato, ACNUR, Ginevra 1992, par. 97 e segg; A. Benghé Loreti, Rifugiati e richiedenti asilo nell'area europea, Padova 1990, pag. 33; Grahl-Madsen, op. cit., pag. 396; Hathaway, op. cit., pag. 211).

Segnatamente, la persona interessata deve avere la possibilità di recarsi nello Stato di cui ha acquistato la nuova cittadinanza, deve potervi risiedere, deve essere tutelato contro la deportazione, l'espulsione e più in generale poter godere di tutti i diritti e benefici legati alla cittadinanza, come l'emissione di un passaporto.

10. - Occorre quindi esaminare se nel caso concreto le condizioni di revoca secondo l'art. 1 C n. 3 Conv. sono adempite.

a) Il ricorrente pretende che l'emissione, il (...), di un passaporto in suo favore da parte di una rappresentanza della Repubblica federale di Jugoslavia non sia attestativo dell'acquisizione della cittadinanza di quel Paese. Fa valere che il passaporto stesso non fa menzione della cittadinanza e che è noto che ai cittadini di etnia serba della "Repubblica Srpska" sono stati emessi dalla Repubblica federale di Jugoslavia dei passaporti, non conferenti la cittadinanza, al solo scopo che siffatte persone potessero viaggiare. Sostiene che in simile evenienza spetteva all'UFR di provare che l'emissione del passaporto menzionato era attestativo dell'acquisizione di una nuova cittadinanza.

b) Il passaporto costituisce un pubblico documento, rilasciato da uno Stato e riconosciuto internazionalmente, che da una parte consente l'identificazione del suo possessore e dall'altra parte lascia presumere la sua cittadinanza (v. a titolo informativo pure art. 6 cpv. 3 della legge sulla cittadinanza della Repubblica federale di Jugoslavia del luglio 1996) e, per i cittadini stranieri, anche l'effettività del legame con lo Stato che ha emesso il documento stesso (cfr. ZAR, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, Heft 2, Baden-