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D'altra parte, la dottrina riconosce che la successione degli Stati costituisce il caso tipo di cambiamento di cittadinanza "involontaria" (E. Wyler, La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international, Parigi 1990, pag. 115 ).

Se pertanto è di regola da escludersi l'applicazione del criterio dell'automaticità alla variazione della cittadinanza - nella prassi degli Stati il diritto d'opzione tra la cittadinanza precedente e quella nuova, nell'ipotesi di trasformazioni territoriali, è fatto salvo in molti casi (a tale principio si è confermata anche la suprema Corte federale tedesca; cfr. Del Vecchio, op. cit., pag. 19 nota n. 35) - questo non significa tuttavia che ad un rifugiato riconosciuto debba de facto essere garantito un diritto d'opzione fra la protezione sussidiaria accordata sulla base della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e quella legata all'acquisizione ex lege di una nuova cittadinanza statuale in seguito a successione fra Stati.

E' infatti contrario allo scopo della Convenzione sullo statuto dei rifugiati continuare ad accordare protezione ad una persona che ha acquistato una nuova cittadinanza, ovviamente nella misura in cui fruisca della protezione concessa dalla nuova cittadinanza (Hathaway, op. cit., pag. 209). Inoltre, non può essere garantito, né è seriamente proponibile, un diritto d'opzione tra la protezione connessa alla cittadinanza di un Paese che si è abbandonato in ragione dell'esposizione a persecuzioni e quella di un altro Stato acquisita per legge e dove non si è vittima di persecuzioni. Ciò configurerebbe di fatto un diritto d'opzione tra la protezione internazionale sussidiaria della Convenzione sullo statuto dei rifugiati ed una protezione nazionale che non vi è ragione seria di rifi utare, diritto d'opzione che non troverebbe alcun valido fondamento.

Da quanto esposto, discende che la giurisprudenza della CRA, sviluppata nel contesto di un caso di revoca giusta l'art. 1 C n. 1 Conv. (cfr. GICRA 1996 n. 7, pag. 55 consid. 6b), secondo cui l'art. 1 C n. 3 implica un atto volontario da parte del rifugiato va modificata nel senso che nel caso particolare di dissoluzione di uno Stato e costituzione di nuove entità statuali, l'acquisizione ex lege della cittadinanza di una nuova enità statuale in conformità del diritto internazionale giustifica l'applicazione del motivo di revoca dell'art. 1 C n. 3 Conv, ovviamente se è adempita pure la seconda condizione della disposizione.

b) La seconda condizione necessaria all'applicazione dell'art. 1 C n. 3 Conv. è quella del godimento della protezione connessa all'acquisizione di una nuova cittadinanza. Occorre pertanto che tale protezione sia effettivamente accordata.