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international law, Leyden 1966, vol. I, pag. 395 e segg. e relativi riferimenti;
J. C. Hathaway, The law of refugee status, Butterworths 1991, pag. 210 e seg nonché
relativi riferimenti).
La CRA constata non di meno che nel testo dell'art. 1 C n. 3 Conv. non è riportato il
termine "volontariamente" come in quello degli art. 1 C n. 1, 2 e 4 Conv..
Considerato che il primo elemento dell'esame ermeneutico consiste nella ricerca del
significato letterale del testo della Convenzione secondo i principi della buona fede e
del buon senso (GICRA 1996 n. 7, pag. 56, consid. 6c, e relativi riferimenti), è
innegabile che l'interpretazione testuale dell'art. 1 C n. 3 Conv. esclude la necessità
assoluta di un atto volontario da parte del rifugiato, quale in particolare la richiesta
di naturalizzazione od il matrimonio, per l'acquisizione di una nuova cittadinanza.
Una disposizione di una Convenzione può essere interpretata anche in difformità del suo
testo letterale se la logica lo impone (R. Monaco, Manuale di diritto internazionale, 2a
ed. riveduta e corretta, Torino 1977, pag. 185 e segg.). Tuttavia, per quanto concerne
l'art. 1 C n. 3 Conv., la logica non impone affatto un'interpretazione difforme dal testo,
anzi la suggerisce e conferma.
Difatti, la protezione internazionale garantita dalla Convenzione sullo statuto dei
rifugiati è sussidiaria in relazione a quella nazionale derivante dal rapporto di
cittadinanza, con la conseguenza che l'acquisizione per legge, dunque involontaria, di una
nuova cittadinanza, diversa da quella posseduta al momento del riconoscimento della
qualità di rifugiato - caso suscettibile di verificarsi nell'ipotesi di successione di
Stati (v. fra l'altro dissoluzione di uno Stato e creazione di nuovi Stati) - può essere
opposta all'interessato come motivo di revoca di cui alla norma convenzionale in esame
(cfr. Grahl-Madsen, op. cit., pag. 396 e relativi riferimenti; Hathaway, op. cit., pag.
210 e seg. nonché relativi riferimenti).
Certo, e benché non esistano limitazioni alla potestà degli Stati d'attribuire o meno la
propria cittadinanza, in genere nessuno Stato può a suo arbitrio conferire singolarmente
ad un cittadino straniero la propria cittadinanza, quando non concorra la volontà dello
straniero medesimo, dichiarata o espressamente mediante apposito atto o implicitamente
mediante un comportamento volontario (matrimonio, assunzione di pubblici uffici,
prestazione del servizio militare e così via; Monaco, op. cit., pag. 435 e seg.).
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