1998 / 15  - 126

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international law, Leyden 1966, vol. I, pag. 395 e segg. e relativi riferimenti; J. C. Hathaway, The law of refugee status, Butterworths 1991, pag. 210 e seg nonché relativi riferimenti).

La CRA constata non di meno che nel testo dell'art. 1 C n. 3 Conv. non è riportato il termine "volontariamente" come in quello degli art. 1 C n. 1, 2 e 4 Conv.. Considerato che il primo elemento dell'esame ermeneutico consiste nella ricerca del significato letterale del testo della Convenzione secondo i principi della buona fede e del buon senso (GICRA 1996 n. 7, pag. 56, consid. 6c, e relativi riferimenti), è innegabile che l'interpretazione testuale dell'art. 1 C n. 3 Conv. esclude la necessità assoluta di un atto volontario da parte del rifugiato, quale in particolare la richiesta di naturalizzazione od il matrimonio, per l'acquisizione di una nuova cittadinanza.

Una disposizione di una Convenzione può essere interpretata anche in difformità del suo testo letterale se la logica lo impone (R. Monaco, Manuale di diritto internazionale, 2a ed. riveduta e corretta, Torino 1977, pag. 185 e segg.). Tuttavia, per quanto concerne l'art. 1 C n. 3 Conv., la logica non impone affatto un'interpretazione difforme dal testo, anzi la suggerisce e conferma.

Difatti, la protezione internazionale garantita dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati è sussidiaria in relazione a quella nazionale derivante dal rapporto di cittadinanza, con la conseguenza che l'acquisizione per legge, dunque involontaria, di una nuova cittadinanza, diversa da quella posseduta al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato - caso suscettibile di verificarsi nell'ipotesi di successione di Stati (v. fra l'altro dissoluzione di uno Stato e creazione di nuovi Stati) - può essere opposta all'interessato come motivo di revoca di cui alla norma convenzionale in esame (cfr. Grahl-Madsen, op. cit., pag. 396 e relativi riferimenti; Hathaway, op. cit., pag. 210 e seg. nonché relativi riferimenti).

Certo, e benché non esistano limitazioni alla potestà degli Stati d'attribuire o meno la propria cittadinanza, in genere nessuno Stato può a suo arbitrio conferire singolarmente ad un cittadino straniero la propria cittadinanza, quando non concorra la volontà dello straniero medesimo, dichiarata o espressamente mediante apposito atto o implicitamente mediante un comportamento volontario (matrimonio, assunzione di pubblici uffici, prestazione del servizio militare e così via; Monaco, op. cit., pag. 435 e seg.).