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trasformazioni e fa ora parte del nuovo Stato. Tutti i cittadini della
Bosnia-Erzegovina hanno comunque il diritto di conservare la cittadinanza di un altro
Stato nella misura in cui sussista con tale altro Stato un accordo bilaterale (articolo I
par. 7 della Costituzione della Bosnia-Erzegovina).
Conto tenuto delle situazioni di forza riscontrabili su parte del territorio, leggasi
"Repubblica Srpska" (l'art. 6 della Costituzione di siffatta Repubblica prevede
che persone che hanno la cittadinanza della Repubblica sono pure cittadini della
Repubblica federale di Jugoslavia, disposizione che con la stipulazione dell'accordo di
pace di Dayton non può tuttavia più considerarsi valida), non vi sono informazioni
attendibili circa il rispetto della menzionata legge sulla cittadinanza dell'ottobre 1992
su tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina. Ivi la situazione è particolarmente
complessa anche in ragione delle diverse popolazioni che vi risiedono (in particolare
musulmani, serbi e croati). La circostanza che tali popolazioni vivano frammiste (una
suddivisione etnica appare problematica), spiega il grande numero di doppie-cittadinanze
in Bosnia-Erzegovina (cfr. parere dell'Istituto svizzero di diritto comparato dell'8
aprile 1997, pag. 16).
e) In tale contesto, appare fondata, allo stato attuale delle cose, la doglianza
sollevata dal ricorrente secondo cui l'art. 1 C n. 1 Conv. non può comunque trovare
applicazione nel caso concreto, non essendo processualmente comprovato che abbia mai
posseduto la cittadinanza della Repubblica federale di Jugoslavia (da non confondere con
quella dell'ex Jugoslavia) anteriormente al (...), data dell'emissione del passaporto. Non
è peraltro oggetto di contestazione in questa sede l'esclusività della cittadinanza
della Bosnia-Erzegovina del ricorrente al momento della pronunzia della decisione
favorevole in materia d'asilo del 1° giugno 1995.
9. - Resta pertanto da esaminare la presente fattispecie dal profilo dell'art. 1 C n.
3 Conv., norma che presuppone l'adempimento di due condizioni, quella dell'acquisizione di
una nuova cittadinanza e quella del godimento della protezione legata alla nuova
cittadinanza.
a) Per quanto attiene alla prima condizione, si pone il quesito di sapere se
l'attribuzione di una nuova cittadinanza implichi un atto volontario del rifugiato, come
è il caso per i motivi di revoca degli art. 1 C n. 1, 2 e 4 Conv. (GICRA 1996 n. 7, pag.
50 e segg.). Tale quesito, già riconosciuto e dibattuto nell'ambito dei lavori
preparatori della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, è stato oggetto di disputa
(cfr. A. Grahl-Madsen, The status of refugees in |