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trasformazioni e fa ora parte del nuovo Stato. Tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina hanno comunque il diritto di conservare la cittadinanza di un altro Stato nella misura in cui sussista con tale altro Stato un accordo bilaterale (articolo I par. 7 della Costituzione della Bosnia-Erzegovina).

Conto tenuto delle situazioni di forza riscontrabili su parte del territorio, leggasi "Repubblica Srpska" (l'art. 6 della Costituzione di siffatta Repubblica prevede che persone che hanno la cittadinanza della Repubblica sono pure cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia, disposizione che con la stipulazione dell'accordo di pace di Dayton non può tuttavia più considerarsi valida), non vi sono informazioni attendibili circa il rispetto della menzionata legge sulla cittadinanza dell'ottobre 1992 su tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina. Ivi la situazione è particolarmente complessa anche in ragione delle diverse popolazioni che vi risiedono (in particolare musulmani, serbi e croati). La circostanza che tali popolazioni vivano frammiste (una suddivisione etnica appare problematica), spiega il grande numero di doppie-cittadinanze in Bosnia-Erzegovina (cfr. parere dell'Istituto svizzero di diritto comparato dell'8 aprile 1997, pag. 16).

e) In tale contesto, appare fondata, allo stato attuale delle cose, la doglianza sollevata dal ricorrente secondo cui l'art. 1 C n. 1 Conv. non può comunque trovare applicazione nel caso concreto, non essendo processualmente comprovato che abbia mai posseduto la cittadinanza della Repubblica federale di Jugoslavia (da non confondere con quella dell'ex Jugoslavia) anteriormente al (...), data dell'emissione del passaporto. Non è peraltro oggetto di contestazione in questa sede l'esclusività della cittadinanza della Bosnia-Erzegovina del ricorrente al momento della pronunzia della decisione favorevole in materia d'asilo del 1° giugno 1995.

9. - Resta pertanto da esaminare la presente fattispecie dal profilo dell'art. 1 C n. 3 Conv., norma che presuppone l'adempimento di due condizioni, quella dell'acquisizione di una nuova cittadinanza e quella del godimento della protezione legata alla nuova cittadinanza.

a) Per quanto attiene alla prima condizione, si pone il quesito di sapere se l'attribuzione di una nuova cittadinanza implichi un atto volontario del rifugiato, come è il caso per i motivi di revoca degli art. 1 C n. 1, 2 e 4 Conv. (GICRA 1996 n. 7, pag. 50 e segg.). Tale quesito, già riconosciuto e dibattuto nell'ambito dei lavori preparatori della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, è stato oggetto di disputa (cfr. A. Grahl-Madsen, The status of refugees in