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b) L'art. 249 della Costituzione dell'ex-Jugoslavia ancorava il principio della
doppia-cittadinanza, quella nazionale e quella delle sei Repubbliche (secondo una
struttura federativa). Ogni cittadino di una Repubblica (la cittadinanza di una Repubblica
era senza rilevanza sul piano internazionale) era pure cittadino dell'ex-Jugoslavia.
c) Nella legge sulla cittadinanza dell'ex Jugoslavia, del 24 dicembre 1976, era prevalente
il criterio dello ius sanguinis. In base a tale concezione si riconosce nella discendenza
familiare un collegamento con la comunità nazionale sufficiente per instaurare il vincolo
giuridico della cittadinanza, integrato però da altri criteri d'acquisizione quali quello
che si fonda sullo ius soli, acquisizione della cittadinanza ai nati nel territorio dello
Stato (per esempio il caso del trovatello, previsto anche dall'art. 6 della legge federale
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera), sulla naturalizzazione e su
accordi internazionali.
Il 27 aprile 1992, l'allora Jugoslavia aveva limitato la sua sovranità a Serbia - ivi
comprensiva del Kossovo - e Montenegro. Nondimeno, in considerazione delle contestate
frontiere di Croazia e Bosnia-Erzegovina nonché di problemi legati all'origine etnica,
non può essere escluso che sia stata concessa la cittadinanza anche a persone che fino ad
allora possedevano la nazionalità dell'ex Jugoslavia, ma risiedevano al di fuori dei
nuovi confini menzionati ed attuali della Repubblica federale di Jugoslavia. Inoltre, è
noto che le rappresentanze di detto Paese all'estero emettevano anche dei passaporti che
non dovevano tuttavia considerarsi come attestativi della cittadinanza (cfr. ACNUR,
Citizenship and prevention of statelessness linked to the disintegration of the socialist
federal Republic of Yugoslavia, 3 aprile 1997, pag. 32).
Il 16 luglio 1996 è stata presentata una nuova legge sulla cittadinanza della Repubblica
federale di Jugoslavia che è entrata in vigore il 1 gennaio 1997 (e di cui si dirà, se
del caso, in decorso di motivazione).
d) Nella legge sulla cittadinanza della Bosnia-Erzegovina, del 6 ottobre 1992, per
l'acquisizione della cittadinanza è pure prevalente il criterio dello ius sanguinis,
integrato dallo ius soli, dalla naturalizzazione e da accordi internazionali. Come per la
Repubblica federale di Jugoslavia, vi è acquisizione ex lege della cittadinanza per tutti
coloro che possedevano la cittadinanza di una delle sei Repubbliche il cui territorio è
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