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b) L'art. 249 della Costituzione dell'ex-Jugoslavia ancorava il principio della doppia-cittadinanza, quella nazionale e quella delle sei Repubbliche (secondo una struttura federativa). Ogni cittadino di una Repubblica (la cittadinanza di una Repubblica era senza rilevanza sul piano internazionale) era pure cittadino dell'ex-Jugoslavia.

c) Nella legge sulla cittadinanza dell'ex Jugoslavia, del 24 dicembre 1976, era prevalente il criterio dello ius sanguinis. In base a tale concezione si riconosce nella discendenza familiare un collegamento con la comunità nazionale sufficiente per instaurare il vincolo giuridico della cittadinanza, integrato però da altri criteri d'acquisizione quali quello che si fonda sullo ius soli, acquisizione della cittadinanza ai nati nel territorio dello Stato (per esempio il caso del trovatello, previsto anche dall'art. 6 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera), sulla naturalizzazione e su accordi internazionali.

Il 27 aprile 1992, l'allora Jugoslavia aveva limitato la sua sovranità a Serbia - ivi comprensiva del Kossovo - e Montenegro. Nondimeno, in considerazione delle contestate frontiere di Croazia e Bosnia-Erzegovina nonché di problemi legati all'origine etnica, non può essere escluso che sia stata concessa la cittadinanza anche a persone che fino ad allora possedevano la nazionalità dell'ex Jugoslavia, ma risiedevano al di fuori dei nuovi confini menzionati ed attuali della Repubblica federale di Jugoslavia. Inoltre, è noto che le rappresentanze di detto Paese all'estero emettevano anche dei passaporti che non dovevano tuttavia considerarsi come attestativi della cittadinanza (cfr. ACNUR, Citizenship and prevention of statelessness linked to the disintegration of the socialist federal Republic of Yugoslavia, 3 aprile 1997, pag. 32).

Il 16 luglio 1996 è stata presentata una nuova legge sulla cittadinanza della Repubblica federale di Jugoslavia che è entrata in vigore il 1 gennaio 1997 (e di cui si dirà, se del caso, in decorso di motivazione).

d) Nella legge sulla cittadinanza della Bosnia-Erzegovina, del 6 ottobre 1992, per l'acquisizione della cittadinanza è pure prevalente il criterio dello ius sanguinis, integrato dallo ius soli, dalla naturalizzazione e da accordi internazionali. Come per la Repubblica federale di Jugoslavia, vi è acquisizione ex lege della cittadinanza per tutti coloro che possedevano la cittadinanza di una delle sei Repubbliche il cui territorio è stato oggetto di