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D'altra parte, qualora l'interessato avesse posseduto la cittadinanza di quest'ultimo
Paese già al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell'asilo in Svizzera, il motivo di revoca non avrebbe potuto essere quello dell'art. 1 C
n. 1 Conv., dal momento che mai l'interessato - neppure in questa sede - ha rinunciato
alla protezione della SRJ in ragione di persecuzioni, di modo che non avrebbe potuto
ridomandare detta protezione mai venuta meno. Nella misura in cui l'UFR avesse concesso
l'asilo al ricorrente per i pregiudizi subiti in Bosnia-Erzegovina senza avere saputo o
comunque preso in considerazione il possesso della cittadinanza della SRJ, detto Ufficio
avrebbe potuto revocare l'asilo al ricorrente e privarlo della qualità di rifugiato
esclusivamente giusta le combinate disposizioni dell'art. 41 LAsi in relazione all'art. 1
C n. 5 Conv., per essere cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto
come rifugiato.
8. a) Delicate questioni in merito alla cittadinanza si pongono nell'ipotesi di
dissoluzione di uno Stato e costituzione di nuove entità statuali (nella fattispecie
dissoluzione dell'ex Jugoslavia e costituzione di 5 nuove entità statuali, ovvero
Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica federale di Macedonia, Repubblica federale di
Jugoslavia e Slovenia). In questi casi si determina infatti l'estinzione del rapporto di
cittadinanza con l'entità precedente per i residenti sui territori oggetto di
trasformazioni, sempre che da parte di tale entità vi sia abbandono definitivo della
sovranità sulla comunità territoriale residente (cfr. A. M. Del Vecchio, Alcuni rilievi
in tema di nazionalità e di cittadinanza nel contesto internazionale, Rivista
internazionale dei diritti dell'uomo, gennaio-aprile 1997, pag. 19). Si cerca comunque
d'evitare, con l'estinzione del precedente rapporto di cittadinanza, i casi di apolidia o
di plurima cittadinanza.
Nell'ipotesi di trasformazioni territoriali, la prassi degli Stati prevede di regola un
diritto d'opzione tra la cittadinanza precedente e quella nuova (cfr. ibidem, pag. 19 nota
35), riservata peraltro l'effettività del vincolo con l'ambiente territoriale (cfr. cap.
VI, art. 20 del progetto di Convenzione europea sulla cittadinanza).
Secondo il Weis (cfr. Nationality and Statelessness in International Law, 2a ed., 1979),
qualora il trasferimento territoriale sia fondato su di un valido titolo, lo Stato
predecessore è tenuto, nei confronti dello Stato successore, a rinunciare al vincolo di
cittadinanza, nella misura in cui gli abitanti del territorio annesso o ceduto
acquisiscano la cittadinanza dello Stato successore.
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