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D'altra parte, qualora l'interessato avesse posseduto la cittadinanza di quest'ultimo Paese già al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, il motivo di revoca non avrebbe potuto essere quello dell'art. 1 C n. 1 Conv., dal momento che mai l'interessato - neppure in questa sede - ha rinunciato alla protezione della SRJ in ragione di persecuzioni, di modo che non avrebbe potuto ridomandare detta protezione mai venuta meno. Nella misura in cui l'UFR avesse concesso l'asilo al ricorrente per i pregiudizi subiti in Bosnia-Erzegovina senza avere saputo o comunque preso in considerazione il possesso della cittadinanza della SRJ, detto Ufficio avrebbe potuto revocare l'asilo al ricorrente e privarlo della qualità di rifugiato esclusivamente giusta le combinate disposizioni dell'art. 41 LAsi in relazione all'art. 1 C n. 5 Conv., per essere cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come rifugiato.

8. a) Delicate questioni in merito alla cittadinanza si pongono nell'ipotesi di dissoluzione di uno Stato e costituzione di nuove entità statuali (nella fattispecie dissoluzione dell'ex Jugoslavia e costituzione di 5 nuove entità statuali, ovvero Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica federale di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia e Slovenia). In questi casi si determina infatti l'estinzione del rapporto di cittadinanza con l'entità precedente per i residenti sui territori oggetto di trasformazioni, sempre che da parte di tale entità vi sia abbandono definitivo della sovranità sulla comunità territoriale residente (cfr. A. M. Del Vecchio, Alcuni rilievi in tema di nazionalità e di cittadinanza nel contesto internazionale, Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, gennaio-aprile 1997, pag. 19). Si cerca comunque d'evitare, con l'estinzione del precedente rapporto di cittadinanza, i casi di apolidia o di plurima cittadinanza.

Nell'ipotesi di trasformazioni territoriali, la prassi degli Stati prevede di regola un diritto d'opzione tra la cittadinanza precedente e quella nuova (cfr. ibidem, pag. 19 nota 35), riservata peraltro l'effettività del vincolo con l'ambiente territoriale (cfr. cap. VI, art. 20 del progetto di Convenzione europea sulla cittadinanza).

Secondo il Weis (cfr. Nationality and Statelessness in International Law, 2a ed., 1979), qualora il trasferimento territoriale sia fondato su di un valido titolo, lo Stato predecessore è tenuto, nei confronti dello Stato successore, a rinunciare al vincolo di cittadinanza, nella misura in cui gli abitanti del territorio annesso o ceduto acquisiscano la cittadinanza dello Stato successore.