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cpv. 1 lett. b LAsi. Detto Ufficio ha considerato innanzi tutto che l'interessato
ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza
ai sensi dell'art. 1 C n. 1 Conv., secondo i criteri sviluppati in GICRA 1996 n. 7.
Inoltre, l'UFR ha rilevato che Y. ha ottenuto l'asilo per i seri pregiudizi subiti in
Bosnia-Erzegovina, Paese di cui si deve pure presumere possegga la cittadinanza. Non vi è
invece ragione di ritenere che sia esposto a seri pregiudizi nella Repubblica federale di
Jugoslavia, tanto più che l'ottenimento del passaporto ed il viaggio in tal Paese
permettono di ritenere che fruisca della protezione del Paese in questione (art. 1 C n. 3
Conv.). Qualora il passaporto della Repubblica federale di Jugoslavia gli fosse
effettivamente stato ritirato, potrebbe sempre ottenerne uno nuovo.
Y. ha impugnato dinanzi alla CRA la decisione di revoca dell'asilo e di privazione della
qualità di rifugiato, chiedendo l'accoglimento del gravame e l'annullamento del giudizio
litigioso. Il ricorrente si duole di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti. Onde poter rendere visita al padre, gravemente malato, avrebbe
chiesto un visto ad una rappresentanza della Repubblica federale di Jugoslavia che gli
sarebbe però stato negato. In luogo e vece gli è stato rilasciato un passaporto, che gli
sarebbe stato confiscato dalle autorità siccome trovato in possesso di due titoli di
viaggio. Fa valere che la revoca dell'asilo giusta l'art. 1 C n. 1 Conv. trova
applicazione solo quando il rifugiato ridomanda la protezione dello Stato del quale già
possiede la cittadinanza. Afferma che prima dell'ottenimento del passaporto della
Repubblica federale di Jugoslavia, non possedeva la cittadinanza di tale Paese. D'altra
parte, l'emissione del passaporto in questione non implica l'acquisizione della (o di una
nuova) cittadinanza, perché tali passaporti sono stati rilasciati a cittadini bosniaci
d'etnia serba anche solo per recarsi all'estero. Il ricorrente fa inoltre valere che
spetta all'UFR di comprovare che il rilascio di un passaporto comporta l'acquisizione
della cittadinanza, prova che in casu fa difetto. Le autorità non gli avrebbero voluto
confermare la non avvenuta acquisizione della nuova cittadinanza. La confisca del
passaporto convaliderebbe la tesi da lui sostenuta e sarebbe pure dimostrazione del fatto
che non fruirebbe della relativa protezione. Asserisce infine di non avere dato risposta
allo scritto dell'UFR del 17 dicembre 1996 perché aveva dato i necessari chiarimenti già
durante un precedente interrogatorio.
Nella risposta, l'UFR ha rilevato che, carente come in casu un'esplicita indicazione
contraria, con il rilascio di un passaporto è automaticamente comprovata la cittadinanza.
D'altra parte, il titolo di viaggio per rifugiati, |