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figli minorenni. Secondo la prassi della CRA, i rifugiati possono trasmettere la
qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni
materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima. La qualità
materiale di rifugiato deve fare l'oggetto di un esame ulteriore sulla base degli atti di
causa, vuoi ricorrendo a nuove misure d'istruzione (GICRA 1997 n. 1, pag. 1 e segg.).
b) Nella sua presa di posizione del 20 dicembre 1996, l'UFR ha considerato che E.
E.-D. ha ottenuto l'asilo sulla base dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. Le persone che così
ottengono l'asilo non devono necessariamente avere esse stesse la qualità di rifugiato.
L'UFR ha poi constatato che E. E.-D. ed i suoi familiari, padre escluso, non ottennero
l'asilo sulla base dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, bensì 7 cpv. 1 LAsi. Essi non sono
perciò stati riconosciuti rifugiati nel senso formale (recte: materiale) del termine, di
modo che il ricorrente non potrebbe beneficiare dell'art. 3 cpv. 3 LAsi per ottenere
l'asilo. (...).
c) Siffatti considerandi e conclusioni non possono essere condivisi. Da un lato, e a
prescindere dal fatto che dalla decisione concernente anche E. E.-D. non emerge affatto
che l'asilo le è stato concesso ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAsi (nella decisione in
questione non è fatto riferimento ad alcuna disposizione di legge), giova rilevare che se
ad E. E.-D. l'UFR effettivamente non aveva a suo tempo riconosciuto la qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, non poteva non riconoscere la qualità di
rifugiato della stessa giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi (GICRA 1997 n. 1, pag. 4 e seg. e GICRA
1994 n. 7, pag. 60). Dall'altro lato, e per ciò che qui maggiormente interessa, l'UFR non
ha esperito alcun esame, sulla base degli atti di causa o - previo annullamento del suo
giudizio - attraverso nuove misure d'istruzione, per verificare se la moglie del
ricorrente potesse adempiere pure le condizioni della qualità materiale di rifugiato
conformemente all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
d) Da quanto esposto, discende che la decisione querelata - presa in violazione del
diritto federale e sulla base di un accertamento insufficiente della fattispecie - incorre
nell'annullamento.
6. - Quando la CRA annulla una decisione, essa si sostituisce all'istanza inferiore e
giudica direttamente nel merito od eccezionalmente rinvia la causa all'autorità di prime
cure con istruzioni vincolanti (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà
all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire
sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65). Nel caso concreto, tale
requisito è adempito, sebbene E.
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