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figli minorenni. Secondo la prassi della CRA, i rifugiati possono trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato solo se adempiono personalmente le condizioni materiali per il riconoscimento della qualità di rifugiato medesima. La qualità materiale di rifugiato deve fare l'oggetto di un esame ulteriore sulla base degli atti di causa, vuoi ricorrendo a nuove misure d'istruzione (GICRA 1997 n. 1, pag. 1 e segg.).

b) Nella sua presa di posizione del 20 dicembre 1996, l'UFR ha considerato che E. E.-D. ha ottenuto l'asilo sulla base dell'art. 7 cpv. 1 LAsi. Le persone che così ottengono l'asilo non devono necessariamente avere esse stesse la qualità di rifugiato. L'UFR ha poi constatato che E. E.-D. ed i suoi familiari, padre escluso, non ottennero l'asilo sulla base dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, bensì 7 cpv. 1 LAsi. Essi non sono perciò stati riconosciuti rifugiati nel senso formale (recte: materiale) del termine, di modo che il ricorrente non potrebbe beneficiare dell'art. 3 cpv. 3 LAsi per ottenere l'asilo. (...).

c) Siffatti considerandi e conclusioni non possono essere condivisi. Da un lato, e a prescindere dal fatto che dalla decisione concernente anche E. E.-D. non emerge affatto che l'asilo le è stato concesso ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAsi (nella decisione in questione non è fatto riferimento ad alcuna disposizione di legge), giova rilevare che se ad E. E.-D. l'UFR effettivamente non aveva a suo tempo riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, non poteva non riconoscere la qualità di rifugiato della stessa giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi (GICRA 1997 n. 1, pag. 4 e seg. e GICRA 1994 n. 7, pag. 60). Dall'altro lato, e per ciò che qui maggiormente interessa, l'UFR non ha esperito alcun esame, sulla base degli atti di causa o - previo annullamento del suo giudizio - attraverso nuove misure d'istruzione, per verificare se la moglie del ricorrente potesse adempiere pure le condizioni della qualità materiale di rifugiato conformemente all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.

d) Da quanto esposto, discende che la decisione querelata - presa in violazione del diritto federale e sulla base di un accertamento insufficiente della fattispecie - incorre nell'annullamento.

6. - Quando la CRA annulla una decisione, essa si sostituisce all'istanza inferiore e giudica direttamente nel merito od eccezionalmente rinvia la causa all'autorità di prime cure con istruzioni vincolanti (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7, pag. 65). Nel caso concreto, tale requisito è adempito, sebbene E.