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2. Risque concret d'avoir à purger, en tout ou partie, une peine de vingt ans de réclusion pour motifs politiques prononcée en 1981 (consid. 8).


Riassunto dei fatti:

Le richiedenti hanno inoltrato domanda d'asilo nel 1992.

X. ha dichiarato d'avere chiesto il visto per la Svizzera per rendere visita ai suoi fratelli in Europa e poi tornare in Iran. Dopo la rivoluzione, la sua famiglia sarebbe stata dichiarata antirivoluzionaria. Suo padre avrebbe lavorato per lo Scià (quale "collaboratore della polizia segreta Savak") e per questa ragione sarebbe stato arrestato e giustiziato, come pure un fratello. Lei stessa sarebbe stata arrestata nel 1981 (durante il periodo di carcerazione sarebbe stata frustata, insultata e minacciata), condannata a venti anni di carcere, dal Tribunale rivoluzionario per attività controrivoluzionaria, e poi rilasciata su cauzione, con il divieto d'esercitare pubbliche funzioni e attività in proprio, con l'obbligo di non lasciare il Paese nonché di presentarsi, con frequenza decrescente, ad un controllo da parte delle autorità. In caso di disobbedienza, avrebbe dovuto scontare la pena residua. Dopo il suo arrivo in Svizzera, avrebbe appreso che i familiari rimasti in patria sarebbero stati importunati dalle autorità e che lei stessa sarebbe ricercata e tutti i suoi beni confiscati. In caso di rimpatrio, teme di essere arrestata e di dover scontare il resto della pena irrogata a suo tempo dal tribunale rivoluzionario.

Il 14 maggio 1993, l'UFR ha pronunciato nei confronti delle interessate una decisione di diniego della domanda. Detto Ufficio ha considerato che la richiedente non ha mai svolto attività politiche, o di altra natura, suscettibili d'esporla a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo. Inoltre, i problemi riscontrati al momento della rivoluzione non sarebbero determinanti nella fattispecie nella misura in cui non direttamente all'origine dell'espatrio. D'altra parte, se l'interessata avesse ottenuto un passaporto per vie traverse, non avrebbe mancato di chiedere asilo non appena giunta in Svizzera, essendo allora escluso un ritorno in patria. L'UFR ha ritenuto peraltro inverosimile che X. abbia avuto con le autorità del Paese problemi d'ordine pubblico al momento dell'espatrio, considerato che altrimenti non avrebbe potuto superare i controlli dell'aeroporto munita del proprio passaporto. Contemporaneamente, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile.