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2. Risque concret d'avoir à purger, en tout ou partie, une peine de vingt ans de
réclusion pour motifs politiques prononcée en 1981 (consid. 8).
Riassunto dei fatti:
Le richiedenti hanno inoltrato domanda d'asilo nel 1992.
X. ha dichiarato d'avere chiesto il visto per la Svizzera per rendere visita ai suoi
fratelli in Europa e poi tornare in Iran. Dopo la rivoluzione, la sua famiglia sarebbe
stata dichiarata antirivoluzionaria. Suo padre avrebbe lavorato per lo Scià (quale
"collaboratore della polizia segreta Savak") e per questa ragione sarebbe stato
arrestato e giustiziato, come pure un fratello. Lei stessa sarebbe stata arrestata nel
1981 (durante il periodo di carcerazione sarebbe stata frustata, insultata e minacciata),
condannata a venti anni di carcere, dal Tribunale rivoluzionario per attività
controrivoluzionaria, e poi rilasciata su cauzione, con il divieto d'esercitare pubbliche
funzioni e attività in proprio, con l'obbligo di non lasciare il Paese nonché di
presentarsi, con frequenza decrescente, ad un controllo da parte delle autorità. In caso
di disobbedienza, avrebbe dovuto scontare la pena residua. Dopo il suo arrivo in Svizzera,
avrebbe appreso che i familiari rimasti in patria sarebbero stati importunati dalle
autorità e che lei stessa sarebbe ricercata e tutti i suoi beni confiscati. In caso di
rimpatrio, teme di essere arrestata e di dover scontare il resto della pena irrogata a suo
tempo dal tribunale rivoluzionario.
Il 14 maggio 1993, l'UFR ha pronunciato nei confronti delle interessate una decisione di
diniego della domanda. Detto Ufficio ha considerato che la richiedente non ha mai svolto
attività politiche, o di altra natura, suscettibili d'esporla a seri pregiudizi ai sensi
della legge sull'asilo. Inoltre, i problemi riscontrati al momento della rivoluzione non
sarebbero determinanti nella fattispecie nella misura in cui non direttamente all'origine
dell'espatrio. D'altra parte, se l'interessata avesse ottenuto un passaporto per vie
traverse, non avrebbe mancato di chiedere asilo non appena giunta in Svizzera, essendo
allora escluso un ritorno in patria. L'UFR ha ritenuto peraltro inverosimile che X. abbia
avuto con le autorità del Paese problemi d'ordine pubblico al momento dell'espatrio,
considerato che altrimenti non avrebbe potuto superare i controlli dell'aeroporto munita
del proprio passaporto. Contemporaneamente, l'UFR ha pronunciato l'allontanamento delle
richiedenti dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso siccome
lecita, ragionevolmente esigibile e possibile.
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