1998 / 9  - 59

previous


Svezia, e infine che è risaputo come i D. di X sono stirpe particolarmente invisa alle autorità statuali (...).

Non vi è chi non veda, di fronte a simili circostanze, come E. E.-D. avesse ed abbia tuttora fondati timori d'esposizione a future persecuzioni, di modo che alla stessa avrebbe comunque, se già non era stato fatto, dovuto essere concesso l'asilo anche giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.

b) Dal momento che E. E.-D. adempie la qualità materiale di rifugiato, può trasmettere la qualità derivata (formale) di rifugiato al coniuge qui ricorrente ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi. Non sussistendo motivi d'indegnità (art. 8 LAsi), ad A. E. va concesso pure l'asilo (art. 4 LAsi).