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Svezia, e infine che è risaputo come i D. di X sono stirpe particolarmente
invisa alle autorità statuali (...).
Non vi è chi non veda, di fronte a simili circostanze, come E. E.-D. avesse ed abbia
tuttora fondati timori d'esposizione a future persecuzioni, di modo che alla stessa
avrebbe comunque, se già non era stato fatto, dovuto essere concesso l'asilo anche giusta
l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi.
b) Dal momento che E. E.-D. adempie la qualità materiale di rifugiato, può trasmettere
la qualità derivata (formale) di rifugiato al coniuge qui ricorrente ai sensi dell'art. 3
cpv. 3 LAsi. Non sussistendo motivi d'indegnità (art. 8 LAsi), ad A. E. va concesso pure
l'asilo (art. 4 LAsi). |