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2. Le renvoi dans un Etat tiers n'est raisonnablement exigible que lorsque l'intéressé entretient avec cet Etat une relation d'une certaine qualité. Il incombe à l'autorité d'administrer la preuve de cette relation (consid. 3; confirmation de jurisprudence; cf. JICRA 1995 no 22, p. 214, 1994 no 12, p. 107).

3. La constatation de déclarations mensongères au sujet des circonstances du voyage du pays d'origine à destination de l'Etat tiers ne permet pas à elle seule de conclure que l'intéressé a séjourné plus de vingt jours dans l'Etat tiers (consid. 4).



Art. 13d cpv. 2 LA: esigibilità del rinvio preventivo in uno Stato terzo.

1. Il rinvio preventivo giusta l'art. 13d cpv. 2 LA, pronunciato nell'ambito della procedura d'aeroporto, è identico al rinvio preventivo ai sensi della disposizione parallela di cui all'art. 19 cpv. 2 LA. Nella procedura d'aeroporto, il rifiuto d'autorizzazione d'entrata è suscettibile di ricorso dinanzi alla CRA congiuntamente al rinvio preventivo, ma va comunque reputato siccome impugnato contemporaneamente al rinvio preventivo (consid. 2; conferma della giurisprudenza, cfr. GICRA 1995 n. 3, pag. 31e segg., 1993 n. 30, pag. 209 e seg.).

2. Il rinvio preventivo in uno Stato terzo è esigibile unicamente se l'interessato ha con siffatto Stato un legame di una certa qualità. In quest'ambito incombe all'autorità di dimostrare l'esistenza di un tale legame (consid. 3; conferma della giurisprudenza; cfr. GICRA 1995 n. 22, pag. 214, 1994 n. 12, pag. 107).

3. Il fatto di avere reso dichiarazioni menzognere sulle circostanze del viaggio dal Paese d'origine verso il Paese terzo, non consente di per sé di concludere ad un soggiorno di più di venti giorni dell'interessato nel Paese terzo (consid. 4).