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nicht zumutbar erscheinen lässt. Das Bestehen eines solchen Traumas ist im Rahmen der Einzelfallprüfung festzustellen, wobei für die Ueberlebenden von Srebrenica vom objektiv zutiefst traumatisierenden Charakter dieser Erlebnisse auszugehen und deshalb im Zweifelsfall ein Trauma zu vermuten ist (Erw. 6c).




Decisione di principio: [3]

1. Art. 3 LA: persecuzione collettiva, in tempo di guerra civile, da parte di un'autorità quasi-statuale; analisi della situazione vigente a Srebrenica nel luglio del 1995 (precisazione della giurisprudenza in materia di persecuzione collettiva, GICRA 1995 n. 1, e di persecuzione quasi-statuale, GICRA 1997 n. 6)

Gli avvenimenti cui è stata sottoposta la popolazione di Srebrenica dall'11 luglio 1995 non possono essere assimilati a conseguenze ordinarie d'atti di guerra. Sono invece costitutivi di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LA, in quanto adempiono i requisiti legali relativi all'intensità, al motivo ed all'autore dei pregiudizi; nella misura in cui le persecuzioni sono state perpetrate dalle truppe serbe in modo sistematico, organizzato e massiccio, e che hanno colpito senza distinzione qualsiasi musulmano della zona, va ammesso il loro carattere collettivo (consid. 4 e 5).


2. Art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv.: nozione di "motivi imperiosi", che permette il riconoscimento della qualità di rifugiato malgrado un cambiamento fondamentale delle circostanze (conferma della giurisprudenza GICRA 1996 n. 42, pag. 369 segg.; GICRA 1993 n. 31, pag. 220 e segg. ); applicazione della clausola d'eccezione nei confronti dei superstiti dei massacri di Srebrenica del mese di luglio del 1995 (precisazione della giurisprudenza GICRA 1995 n. 16, pag. 153 e segg.).

Possono prevalersi di "motivi imperiosi" ai sensi dell'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv., le vittime di un movimento secessionista, che occupa solo una parte del territorio nazionale, che hanno vissuto eventi di estrema


3  Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA.