1997 / 13 - 93 |
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Decisione di principio: [3] Art. 50 e 66 PA; art. 31 OCRA: Presupposti e crescita in giudicato di una sentenza pronunciata prima della scadenza del termine ricorsuale (precisazione della giurisprudenza). 1. Una sentenza di merito non può essere resa prima della scadenza del termine ricorsuale, ad eccezione del caso in cui il gravame possa ritenersi inequivocabilmente completo sia in fatto che in diritto (conferma di GICRA 1996 n. 19). Siffatta procedura, applicabile segnatamente ai casi d'aeroporto e a quelli in cui il richiedente è detenuto, può eccezionalmente, e a determinate condizioni, essere applicato ad altri casi, a condizione che sia impugnato l'integralità del dispositivo (consid. 1). 2. In simile evenienza, la sentenza cresce in giudicato, alla pari delle altre sentenze della CRA, immediatamente dopo essere stata pronunciata. Un atto ricorsuale inoltrato dopo l'emanazione di una tale sentenza, ma ancor prima della scadenza del termine ricorsuale, può giustificare il ripristino della procedura ricorsuale solo alle condizioni della revisione (consid. 2). 3. Se la CRA potesse considerare siccome definitivo il primo ricorso, va esaminato in base alle circostanze dell'epoca. In caso negativo, vi è stata violazione del diritto di essere sentito e vi è pertanto motivo di revisione. In caso affermativo, un nuovo atto ricorsuale inoltrato inaspettatamente prima del termine ricorsuale può servire quale base per una domanda di revisione solo se adempie le altre condizioni dell'art. 66 PA (in particolare per fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti). L'art. 66 cpv. 3 PA non è applicabile (consid. 3). Zusammenfassung des Sachverhalts: Der Beschwerdeführer ersuchte am 14. Oktober 1996 in der Empfangsstelle Genf um Asyl. Nach seinen Angaben habe er seinen Heimatstaat - angeblich Sudan - am 21. September 1996 verlassen und sei über den Tschad, Niger, Algerien, Marokko und Italien in die Schweiz gelangt. |
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3 Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA. |
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