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causa, ritenuto che detto provvedimento non è la conseguenza di un atto
d'imperio (cfr. GICRA 1996 n. 33, pag. 306 e GICRA 1993 n. 5, pag. 27 nonché n. 34, pag.
237) e che lo stesso è, secondo un precetto proprio della teoria del processo,
normalmente modificabile nell'ambito della medesima procedura dal giudice o dall'autorità
che l'ha pronunziato. Inoltre, dal fatto di non potere inoltrare ricorso innanzi alla CRA
contro i provvedimenti di stralcio dai ruoli della causa rese dall'UFR, non deriva alcun
danno irreparabile all'interessato, che potrà far valere le sue ragioni direttamente
innanzi all'UFR medesimo. Da quanto esposto, discende che l'assunto secondo cui anche i
provvedimenti di stralcio sono suscettibili di ricorso dinanzi all'autorità normalmente
competente per le decisioni giusta l'art. 5 PA (cfr. F. Gygi, op. cit., pag. 326) non è
condivisibile in materia d'asilo, l'ipotesi non essendo esplicitamente prevista dalla
legge.
La CRA ha peraltro già ammesso che le proprie ordinanze di stralcio dai ruoli di una
causa non sono suscettibili di revisione ai sensi dell'art. 66 PA o di riesame, ma, nella
misura in cui ne ricorrano i presupposti, sono modificabili dalla CRA medesima a seguito
di una domanda di ripristino della pregressa procedura ricorsuale (GICRA 1993 n. 33, pag.
230 e segg.).
f) Ne discende che il provvedimento di stralcio del 5 febbraio 1997 dell'UFR non è una
decisione giusta l'art. 5 PA. Un ricorso contro siffatto provvedimento è pertanto
inammissibile ed errata è l'indicazione riportata nel provvedimento medesimo circa la
sussistenza di un rimedio giuridico dinanzi alla CRA.
3. a) Nella misura in cui il richiedente l'asilo dopo l'emanazione di un provvedimento di
stralcio da parte dell'UFR per ritiro della sua domanda d'asilo o intervenuta
irreperibilità, intenda ottenere il ripristino del procedimento, deve presentare la
relativa domanda all'UFR medesimo, il quale esaminerà la sussistenza dei presupposti per
un ripristino della procedura (per esempio riconsiderazione degli elementi di prova già
in precedenza acquisiti, ma erroneamente percepiti). In caso affermativo, l'UFR procederà
agli incombenti di causa e pronuncerà una decisione di merito in materia d'asilo e
d'allontanamento giusta l'art. 5 PA. Qualora l'UFR dovesse ritenere che non ricorrano le
condizioni per una riapertura della pregressa procedura d'asilo, dovrà comunque tenere
conto del fatto che non esiste ancora una decisione in materia d'asilo e d'allontanamento
e che la domanda di ripristino va allora intesa, a non averne dubbio, come nuova domanda
d'asilo da evadere, se del caso, con una decisione di non entrata nel merito giusta l'art.
16 cpv. 1 lett. d |