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causa, ritenuto che detto provvedimento non è la conseguenza di un atto d'imperio (cfr. GICRA 1996 n. 33, pag. 306 e GICRA 1993 n. 5, pag. 27 nonché n. 34, pag. 237) e che lo stesso è, secondo un precetto proprio della teoria del processo, normalmente modificabile nell'ambito della medesima procedura dal giudice o dall'autorità che l'ha pronunziato. Inoltre, dal fatto di non potere inoltrare ricorso innanzi alla CRA contro i provvedimenti di stralcio dai ruoli della causa rese dall'UFR, non deriva alcun danno irreparabile all'interessato, che potrà far valere le sue ragioni direttamente innanzi all'UFR medesimo. Da quanto esposto, discende che l'assunto secondo cui anche i provvedimenti di stralcio sono suscettibili di ricorso dinanzi all'autorità normalmente competente per le decisioni giusta l'art. 5 PA (cfr. F. Gygi, op. cit., pag. 326) non è condivisibile in materia d'asilo, l'ipotesi non essendo esplicitamente prevista dalla legge.

La CRA ha peraltro già ammesso che le proprie ordinanze di stralcio dai ruoli di una causa non sono suscettibili di revisione ai sensi dell'art. 66 PA o di riesame, ma, nella misura in cui ne ricorrano i presupposti, sono modificabili dalla CRA medesima a seguito di una domanda di ripristino della pregressa procedura ricorsuale (GICRA 1993 n. 33, pag. 230 e segg.).

f) Ne discende che il provvedimento di stralcio del 5 febbraio 1997 dell'UFR non è una decisione giusta l'art. 5 PA. Un ricorso contro siffatto provvedimento è pertanto inammissibile ed errata è l'indicazione riportata nel provvedimento medesimo circa la sussistenza di un rimedio giuridico dinanzi alla CRA.

3. a) Nella misura in cui il richiedente l'asilo dopo l'emanazione di un provvedimento di stralcio da parte dell'UFR per ritiro della sua domanda d'asilo o intervenuta irreperibilità, intenda ottenere il ripristino del procedimento, deve presentare la relativa domanda all'UFR medesimo, il quale esaminerà la sussistenza dei presupposti per un ripristino della procedura (per esempio riconsiderazione degli elementi di prova già in precedenza acquisiti, ma erroneamente percepiti). In caso affermativo, l'UFR procederà agli incombenti di causa e pronuncerà una decisione di merito in materia d'asilo e d'allontanamento giusta l'art. 5 PA. Qualora l'UFR dovesse ritenere che non ricorrano le condizioni per una riapertura della pregressa procedura d'asilo, dovrà comunque tenere conto del fatto che non esiste ancora una decisione in materia d'asilo e d'allontanamento e che la domanda di ripristino va allora intesa, a non averne dubbio, come nuova domanda d'asilo da evadere, se del caso, con una decisione di non entrata nel merito giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. d