1997 / 8  - 60

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LA, nella quale l'UFR si pronuncerà pure, per la prima volta, in merito al rinvio ed alla sua esecuzione.

b) Se l'UFR dovesse semplicemente dichiarare inammissibile o respingere la domanda di ripristino della pregressa procedura d'asilo, si trattarebbe allora di una decisione giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. c PA, suscettibile d'impugnazione dinanzi alla CRA (GICRA 1996 n. 33, pag. 307 e GICRA 1993 n. 5, pag. 27; A. Kölz/I. Häner, op. cit., pag. 185 e seg.).

Infine, se l'UFR, nonostante esplicita richiesta, non dovesse statuire affatto né sulla domanda di ripristino della pregressa procedura d'asilo né sulla domanda d'asilo medesima, l'interessato potrà adire l'autorità di vigilanza dell'UFR, ovvero il DFGP, con un ricorso speciale per denegata giustizia ai sensi dell'art. 70 PA (cfr. GICRA 1994 no. 16, pag. 128 e segg.; 1996 n. 38, pag. 342).

4. - Le censure invocate dal ricorrente nel suo ricorso del 12 febbraio 1997 - a cagione della modificabilità e non impugnabilità del provvedimento di stralcio dell'UFR del 5 febbraio 1997 - possono e devono essere fatte valere in una domanda di ripristino della procedura d'asilo davanti all'UFR medesimo. Se la domanda di ripristino della pregressa procedura debba essere accolta o meno è quesito che spetta all'UFR stesso di evadere, Ufficio al quale va pertanto trasmessa la causa.