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LA, nella quale l'UFR si pronuncerà pure, per la prima volta, in merito
al rinvio ed alla sua esecuzione.
b) Se l'UFR dovesse semplicemente dichiarare inammissibile o respingere la domanda di
ripristino della pregressa procedura d'asilo, si trattarebbe allora di una decisione
giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. c PA, suscettibile d'impugnazione dinanzi alla CRA (GICRA
1996 n. 33, pag. 307 e GICRA 1993 n. 5, pag. 27; A. Kölz/I. Häner, op. cit., pag. 185 e
seg.).
Infine, se l'UFR, nonostante esplicita richiesta, non dovesse statuire affatto né sulla
domanda di ripristino della pregressa procedura d'asilo né sulla domanda d'asilo
medesima, l'interessato potrà adire l'autorità di vigilanza dell'UFR, ovvero il DFGP,
con un ricorso speciale per denegata giustizia ai sensi dell'art. 70 PA (cfr. GICRA 1994
no. 16, pag. 128 e segg.; 1996 n. 38, pag. 342).
4. - Le censure invocate dal ricorrente nel suo ricorso del 12 febbraio 1997 - a cagione
della modificabilità e non impugnabilità del provvedimento di stralcio dell'UFR del 5
febbraio 1997 - possono e devono essere fatte valere in una domanda di ripristino della
procedura d'asilo davanti all'UFR medesimo. Se la domanda di ripristino della pregressa
procedura debba essere accolta o meno è quesito che spetta all'UFR stesso di evadere,
Ufficio al quale va pertanto trasmessa la causa.
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