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terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (cfr. F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 325 e segg.).
Benché il provvedimento di stralcio dai ruoli della causa - per intervenuta desistenza
(ritiro della domanda d'asilo) o irreperibilità del richiedente l'asilo (scomparsa) -
pone fine alla procedura, ciò che l'accomuna ad una decisione o sentenza, a differenza di
quest'ultime non è la conseguenza di un atto d'imperio dell'autorità; con lo stesso
l'autorità si limita a prendere atto dell'intervenuta scomparsa del richiedente l'asilo o
del ritiro della domanda, ma non è precluso il ripristino - o riapertura che dir si
voglia - dell'archiviata procedura d'asilo. Allorquando la dichiarazione di ritiro della
domanda d'asilo indirizzata all'UFR, e che ha comportato la cancellazione dai ruoli della
causa, venga successivamente revocata, spetta prima di tutto all'UFR di esaminare la
questione dell'invalidità della dichiarazione di ritiro, per preesistente vizio di
volontà od incapacità di discernimento, e di pronunciarsi sulla domanda di ripristino
della procedura d'asilo (GICRA 1996 n. 33, pag. 306 e GICRA 1993 n. 5, pag. 27 nonché n.
34, pag. 237). In caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta irreperibilità
del richiedente l'asilo, spetta parimenti anzitutto all'UFR, che ne ha facoltà - qualora
il richiedente, ricomparso, ne faccia richiesta -, di pronunciarsi sul ripristino della
pregressa procedura d'asilo medesima. In tutta evidenza, in caso di ritiro della domanda
d'asilo o d'irreperibilità del richiedente l'asilo non è consentito all'UFR di
pronunciare una decisione di respingimento o di non entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 16 LA, ritenuto che il ritiro della domanda o l'irreperibilità
del richiedente l'asilo determinano l'improcedibilità od estinzione del giudizio, senza
che l'autorità possa risolvere autoritativamente le questioni in fatto ed in diritto che
si pongono.
e) Il provvedimento di stralcio di una lite a seguito d'intervenuta irreperibilità del
richiedente l'asilo ha pertanto valore di mera formalità processuale. In caso di
caducità dei motivi posti a fondamento del provvedimento di stralcio, l'interessato ha
invero diritto a che sia esaminata la domanda d'asilo presentata in Svizzera, vuoi
attraverso il ripristino dell'originaria procedura, vuoi attraverso la promozione di una
nuova procedura d'asilo (che, se del caso, potrà sfociare in una decisione di non entrata
nel merito ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. d LA). Pertanto, il provvedimento con cui è
stralciata dai ruoli la procedura d'asilo non è impugnabile con ricorso, ammissibile
soltanto contro atti d'imperio che riposano sull'esame completo dei fatti e del diritto
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