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ordinanze hanno in generale, a differenza delle decisioni (o sentenze) giusta l'art. 5 PA, funzione ordinatoria litis. In altri termini, il decreto e l'ordinanza sono provvedimenti con cui si attua la gestione del processo, in tutti gli aspetti ordinatori e non decisori, mentre le decisioni (o sentenze) sono invece provvedimenti di carattere decisorio, con cui si risolve una questione di rito (presupposti processuali) o di merito con piena cognizione. Il carattere essenziale delle decisioni (o sentenze) è la loro attitudine a crescere in giudicato (forza formale della cosa giudicata e forza materiale della cosa giudicata; le decisioni di autorità amministrative hanno di regola solo forza di cosa giudicata in senso formale, v. A. Kölz/I.Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, pag. 104 e relativo riferimento). Le decisioni (o sentenze) sono pertanto per loro natura irrevocabili da parte del giudice o dell'autorità che le ha rese, salvo le ipotesi della revisione o del riesame, e sono modificabili da parte di un diverso giudice o autorità solo previo esperimento dei mezzi d'impugnazione appositamente previsti.

I decreti e le ordinanze non partecipano dei caratteri propri della decisione o sentenza (non acquistano forza di cosa giudicata; A. Kölz/I. Häner, op. cit., pag. 104; U. Beerli-Bonorand, Die asserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, pag. 78; W. Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, pag. 499; GICRA 1993 n. 33, pag. 232) e sono, sempre di regola, su istanza di parte, modificabili a determinate condizioni dal medesimo giudice o autorità che le ha pronunciate.

d) La PA non conosce la tripartizione dei provvedimenti giuridici testé menzionata. La legge di procedura civile federale (PC), applicabile per rinvio degli art. 12 LA e 4 PA, conosce, come il diritto processuale comunitario, due forme di provvedimenti giuridici, la sentenza e l'ordinanza (art. 10 cpv. 2 PC; nel testo tedesco viene utilizzato impropriamente il termine di "Verfügung", impropriamente se per Verfügung si intende un atto autoritativo giusta l'art. 5 PA; per l'ordinanza di stralcio dai ruoli il Tribunale federale ha utilizzato dapprima il termine generico di "Abschreibungsverfügung" cfr. fra gli altri DTF 105 Ia 115 e DTF 109 V 234, per poi propendere per "Abschreibungsbeschluss" in DTF 114 II 191).

Ai sensi dell'art. 72 PC, quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti (laddove è materialmente possibile), ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo