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Nonostante la presenza di serie ragioni per dubitare dell'esistenza della
capacità di discernimento o comunque della facoltà d'essere interrogata e d'agire
personalmente in causa, il 2 aprile 1991 l'UFR ha esperito l'audizione federale senza
accertare preliminarmente con un minimo di serietà, segnatamente con l'ausilio di un
medico, lo stato in cui si trovava l'interessata (questione di fatto). A tal proposito a
nulla soccorrono le successive considerazioni dell'UFR in merito alla capacità di
discernimento della ricorrente in rapporto con l'atto di causa (questione di diritto), dal
momento che la stessa si basa su un accertamento fattuale insufficiente.
Invero, l'UFR stesso nel giudizio litigioso ha constatato come l'interessata abbia
evidenziato un comportamento strano (ovviamente riferito all'audizione federale, l'unica
considerata per la pronunzia della decisione impugnata), constatazione molto vaga ed
imprecisa circa lo stato mentale dell'interessata medesima, e nella risposta accennato a
non meglio precisate ristrette facoltà intellettuali, accertamenti che uniti a quelli
fatti nel corso dell'audizione presso il CERA e quella cantonale dai funzionari
interroganti e dalla rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione
cantonale erano più che sufficienti per dovere ordinare d'ufficio una perizia sullo stato
mentale di H. U. (cfr. GICRA 1995 n. 23, pag. 218 in relazione a GICRA 1993 n. 15). Non
giova alla conclusione dell'autorità inferiore neppure l'affermazione secondo la quale se
l'interessata avesse agito in modo irragionevole per uno dei motivi enunciati all'art. 16
CC, le autorità cantonali non avrebbero omesso di designarle un tutore, ove solo si pensi
che la procedura d'asilo è una procedura federale, di modo che spetta se del caso alla
competente autorità federale (l'UFR), unica ad avere cognizione di un'eventuale
incapacità di discernimento in relazione alla procedura d'asilo medesima, di segnalare
all'autorità tutoria cantonale l'esistenza di un caso di tutela (art. 369 cpv. 2 CC). Per
quanto attiene al silenzio della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente
all'audizione federale, di per sé di nessuna rilevanza ritenuto che l'UFR stesso ha fatto
riferimento ad un comportamento strano da parte della ricorrente, giova altresì rilevare
che non risulta che alla stessa sia stata posta la questione se intendesse formulare
obiezioni o proporre di procedere ad altri chiarimenti e che la sua sola firma, apposta
sull'ultima pagina del verbale d'audizione federale, in siffatta circostanza, non può che
essere interpretata siccome attestativa della sua presenza, un'interpretazione più
estensiva apparendo arbitraria. Da quanto esposto, discende che già per questo motivo la
decisione impugnata viola il diritto federale ed incorre nell'annullamento. Per
completezza sia detto che l'insufficiente accertamento dei fatti (e la violazione del
diritto d'essere sentito) non costituisce di regola un motivo di nullità di una |