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non è stata sottoposta a tutela e che l'autorità cantonale non avrebbe mancato di designarle un tutore se l'avesse ritenuta incapace d'agire ragionevolmente.

Giusta l'art. 13 CC chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili. Non vi è dubbio che sin dall'inoltro della domanda d'asilo la ricorrente era maggiorenne. Litigiosa è la questione della sua capacità di discernimento. Secondo la giurisprudenza, la capacità di discernimento è presunta. Tuttavia, in presenza di serie ragioni per dubitare dell'esistenza di tale presupposto processuale incombe all'autorità competente d'ordinare d'ufficio l'effettuazione di una perizia al fine di determinare, dal punto di vista medico, lo stato in cui si trova la richiedente l'asilo, onde acquisire quegl'elementi necessari alla determinazione della capacità processuale (capacità di stare in giudizio e capacità di condurre personalmente la procedura) e conseguentemente non incorrere in accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.

Orbene, al di là di ogni altra considerazione, l'UFR non poteva non prendere atto del fatto che già nel corso dell'audizione presso il centro di registrazione il funzionario interrogante ha ritenuto di dovere precisare "..., dass die Gesuchstellerin geistig retardiert ist." Nel corso dell'audizione cantonale sui motivi d'asilo del 4 dicembre 1990, l'esperimentato funzionario che ha condotto l'interrogatorio ha sottolineato: "... l'asilante non ha cognizione di tempo, luogo e spazio, il suo racconto è sommario."; "... l'asilante non è in grado di rispondere non comprendendo il senso delle domande in oggetto (pene giudiziarie e procedure penali pendenti, nonché contatti con i servizi segreti) ..."; ... " Non vengono formulate altre domande tantomeno spiegate le procedure finali in quanto come già descritto l'asilante non è in grado di comprendere il senso di queste disposizioni". Inoltre in uno scritto dell'11 dicembre 1991 lo stesso funzionario ha precisato fra l'altro che non si è trattato "del solito interrogatorio" che la ricorrente è analfabeta, che si è proceduto con molta pazienza nei confronti di H. U. visto il suo stato mentale, che la richiedente non era in grado di comprendere le disposizioni introduttive sull'asilo e per rendersi conto delle carenze psichiche e mentali in cui si trovava le sono state formulate tre domande e che ogni commento è superfluo perché leggendo le sue risposte ci si renderebbe perfettamente conto del suo stato psichico e mentale. Ha concluso sostenendo "Possiamo quindi affermare che l'asilante non è in grado di sostenere un interrogatorio". Anche la rappresentante dell'istituzione di soccorso si è espressa in tal senso: "La richiedente soffre di gravi turbe mentali, non è in grado di gestire un'audizione".