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Dai considerandi:

4. a) Giusta l'art. 18 CC, gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Il discernimento è definito all'art. 16 CC come la facoltà d'agire ragionevolmente. Comporta due elementi: uno intellettuale, la capacità d'apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti d'un determinato atto, e uno caratteriale, la facoltà d'agire in funzione di questa comprensione ragionevole secondo libera volontà (cfr. DTF 117 II 232 e relativi riferimenti). In diritto svizzero la capacità di discernimento è relativa e non va apprezzata in astratto, ma concretamente in rapporto a un determinato atto, alla sua natura e alla sua importanza (GICRA 1996 n. 4, pag. 27), le facoltà richieste dovendo esistere al momento dell'atto (cfr. DTF 111 V 61 consid. 3a). Pertanto una medesima persona può essere incapace di discernimento in relazione a certi atti e capace per altri (cfr. DTF 99 III 6 e seg.). La capacità di discernimento viene meno solo per uno dei motivi previsti dall'art. 16 CC, in particolare per effetto d'infermità o debolezza mentale, in altri termini di uno stato anormale sufficientemente grave per avere effettivamente alterato la facoltà d'agire ragionevolmente nel caso concreto e nell'ambito considerato (DTF 88 IV 114).

b) Lo stato in cui si trovava la persona quando ha compiuto l'atto litigioso deriva dagli accertamenti di fatto, mentre la capacità di discernimento in rapporto con l'atto in causa è questione di diritto (DTF 111 V 59). La capacità di discernimento è la regola. Essa è presunta: incombe pertanto a colui che pretende che faccia difetto di provarlo (cfr. DTF 108 V 126 consid. 4). Tale prova non è subordinata a particolari esigenze (cfr. DTF 98 Ia 325). In caso di infermità mentale, è possibile che la facoltà d'agire ragionevolmente esista malgrado la causa d'alterazione (cfr. 108 V 126). L'infermità mentale non esclude necessariamente il discernimento, ritenuto che la nozione medica è più ampia del concetto giuridico. Ne consegue che una perizia medica non implica necessariamente un'inversione dell'onere della prova, riservati i casi manifestamente gravi (cfr. DTF 117 II 235).

c) Ai sensi dell'art. 29 cpv. 5 OG, applicabile alle procedure d'asilo giusta l'art. 12 LA e comunque per analogia a tutte quelle rette dalla PA (cfr. A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. 2, pag. 844 e relativo riferimento), quando una parte non sia manifestamente in grado di condurre essa medesima la sua causa, il Tribunale può invitarla a designare un difensore. Se non lo fa entro il termine assegnato, il Tribunale le designa un difensore a spese di essa. Questa disposizione non concerne la capacità di discernimento e, di conse-