1997 / 4  - 25

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domanda d'asilo e esporre - anche se succintamente - le ragioni e i timori che l'avevano spinta a lasciare il suo Paese, ovvero ciò che è determinante nel contesto della presente procedura, dimostra come in casu sia data la capacità di discernimento (la rappresentante delle istituzioni di soccorso non avrebbe sollevato obiezione in proposito al termine dell'audizione federale).

L'autorità inferiore ha pure fatto valere che se la ricorrente avesse agito in modo irragionevole per uno dei motivi di cui all'art. 16 CC, l'autorità cantonale competente non avrebbe mancato di designarle un tutore, ciò che invece non ha fatto. Di conseguenza, e nonostante che le facoltà intellettuali della ricorrente siano "quelque peu restreintes", l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame.

Nella replica si fa valere che non è in base al fatto che la ricorrente abbia lasciato il suo Paese, sia arrivata in Svizzera ed abbia depositato una domanda d'asilo che si può ricavare indizi a favore della capacità di discernimento della ricorrente stessa. Infatti, il padre avrebbe preso la decisione che doveva lasciare il Paese e le avrebbe procurato i documenti necessari, ed i passatori si sarebbero occupati delle modalità del viaggio. Addirittura, la ricorrente avrebbe chiesto l'asilo - termine di cui le sfuggirebbe per intero l'accezione - su indicazione dei passatori (cfr. resoconto dell'audizione federale, pag. 7). Per il resto, i dubbi sorti persino all'autorità decidente sul comportamento dell'interessata rendevano necessaria l'effettuazione di una perizia sul suo stato mentale. Il non avere agito di tal guisa costituirebbe una violazione del diritto federale. Il fatto che la rappresentante dell'istituzione di soccorso non abbia sollevato obiezioni al termine dell'audizione federale (il rapporto di detta persona non sarebbe comunque stato messo a disposizione della ricorrente) nulla toglie al fatto che lo stato mentale della ricorrente è stato ben altrimenti valutato nel corso dell'audizione cantonale. Sfuggirebbero pertanto le ragioni del radicale e persistente rifiuto opposto dall'autorità inferiore all'accertamento medico-specialistico, il quale solo, e ben al di là delle lacunose conclusioni diagnostiche che è dato leggere nella decisione avversata, sarebbe in grado di acclarare la capacità di discernimento della ricorrente.

La CRA ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.