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dell'allontanamento stesso siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile.

Il 3 novembre 1993, l'interessata - tramite il suo patrocinatore - ha inoltrato un ricorso dinanzi alla CRA contro la decisione dell'UFR. Chiede che sia constatata la nullità del giudizio litigioso, vuoi che lo stesso sia annullato per violazione del diritto federale con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Nel gravame si fa valere che nonostante i dubbi circa la capacità di discernimento della ricorrente sorti nel corso dell'audizione effettuata dalle autorità cantonali, l'UFR non ha ritenuto di dovere disporre un accertamento medico per cerziorarsi dello stato mentale della stessa, accertamento tutt'altro che marginale ai fini di una retta istruzione della domanda d'asilo. Si censura il fatto che l'UFR si sia sostituito al medico-specialista ed abbia ritenuto di poter statuire sulla base di dichiarazioni di una persona che l'autorità inferiore stessa ha indicato presentare un comportamento strano. Nel ricorso si pretende pure che allorquando il funzionario preposto all'audizione od il responsabile dell'incarto si rendono conto che l'atteggiamento del richiedente potrebbe essere la risultante di debolezza o infermità mentale, egli deve disporre delle misure d'istruzione supplementari giusta l'art. 16c LA e, se del caso, prevedere una nuova audizione. L'allestimento di una perizia rientrerebbe nell'ordine delle misure istruttorie possibili. Se l'autorità inferiore conclude per la non verosimiglianza dei motivi d'asilo per mancanza di consistenza, sarebbe allora possibile ricorrere per violazione dell'art. 12b cpv. 2 LA e richiedere l'effettuazione di una perizia. In sostanza, la mancata predisposizione di una perizia configurerebbe oltre che un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, una crassa violazione del diritto federale. Quanto alla firma apposta sul resoconto dell'audizione federale, essa non sarebbe prova decisiva di esplicita dissimulazione di una condizione - quella di completo analfabetismo - che può essere altrimenti verificata (la facoltà di apporre una firma rudimentale sarebbe peraltro stata acquisita durante il soggiorno in Svizzera). Non sarebbe peraltro consentito in presenza di un dubbio (manifestato peraltro nel giudizio litigioso) decidere a detrimento della richiedente.

Nella risposta al ricorso, l'UFR ha osservato che la capacità di discernimento è di regola presunta per persona che non sia priva della facoltà d'agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile (art. 16 CC). Il fatto che la ricorrente abbia potuto lasciare il suo Paese e venire in Svizzera - con l'aiuto di un passatore come la stragrande maggioranza dei richiedenti - a depositare una