1996 / 42 - 371

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psichiche che hanno necessitato di cure ininterrotte dal momento del suo rilascio dal campo di Rodoc fino pressoché al momento dell'espatrio.

e) Per quanto attiene alla situazione attuale in Bosnia-Erzegovina, la CRA osserva che la stessa è indubbiamente migliorata dopo la sottoscrizione degli accordi di Dayton, ma non ancora al punto tale da soddisfare i requisiti per una revoca dell'asilo ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 lett. b LA in relazione all'art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. (GICRA 1995 n. 16, pag. 153). In altri termini, ad oggi non si può ancora ritenere che sia intervenuto in Bosnia-Erzegovina un mutamento effettivo e duraturo della situazione generale, in particolare nel senso della democratizzazione del potere, dell'instaurazione e difesa dei principi fondamentali di uno Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, che giustifichi la revoca dell'asilo (di questo avviso è pure e notoriamente il Consiglio federale, il quale ha deciso unicamente, ed in tempi diversi a seconda dei casi, la revoca dell'ammissione provvisoria).

Ci si potrebbe dunque legittimamente chiedere se il ricorrente non possa comunque ancora nutrire giustificati timori di future persecuzioni da parte dei croati, in una nazione - la Bosnia-Erzegovina - dove quest'ultimi anche dopo la sigla degli accordi di pace restano parte influente. La questione può comunque rimanere indecisa in questa sede, ritenuto che la CRA considera comunque che i gravi e seri pregiudizi patiti dal ricorrente siano rilevanti per la concessione dell'asilo anche in assenza di fondati timori di future persecuzioni (cfr. GICRA 1993 n. 31, pag. 222). Infatti, è inesigibile il ritorno dell'interessato nello Stato anteriormente persecutore se sussistono gravi motivi riconducibili a persecuzioni passate. In altre parole, l'eccezione di cui all'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv., secondo cui i rifugiati possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori, è applicabile anche a rifugiati non statutari (cfr. GICRA 1995 n. 16, pag. 153). Conformemente alla giurisprudenza della CRA, la formulazione secondo la quale i motivi gravi (od imperiosi che dir si voglia) devono riferirsi a precedenti persecuzioni, significa che gli stessi devono essere in correlazione con i fondati timori di essere perseguitato provati dall'interessato al momento della fuga. Vanno considerati quali motivi imperiosi ai sensi della citata disposizione, in primo luogo gl'eventi profondamente traumatici, ovvero quelli che hanno visto l'interessato prima dell'espatrio sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, vuoi a torture sì gravi da provocare una sofferenza psichica di lunga durata (GICRA 1995 n. 16, pag. 166 e seg. consid. 6d). La nozione di motivi imperiosi si riferisce a casi d'impossibilità psicologica ad accettare un eventuale ritorno nel Paese