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particolare e si differenzi in ogni caso dall'elemento abituale d'umiliazione in un contesto di guerra civile
(cfr. sentenze della Corte di Strasburgo nei casi Irlanda/Regno Unito, seria A n. 25, par. 167, e
Tyrer, seria A n. 26, par. 29 e seg.). La tortura è generalmente una forma aggravata di trattamento
disumano. L'elemento principale è costituito dall'intensità delle sofferenze inflitte per mezzo di un dato
trattamento. Con il termine di tortura vengono definiti quei trattamenti disumani deliberati che provocano sofferenze molto gravi e
crudeli.
In casu, non vi è chi non veda che le condizioni dell'illegittima
detenzione, sicuramente precarie anche dal punto di vista igienico, sanitario ed
alimentare, le costanti umiliazioni, le gravi e crudeli torture (in particolare ripetute e frequenti
bastonature, tentativo di "enucleazione" degl'occhi, minacce di
morte), nonché il confronto a maltrattamenti ed uccisioni di altri prigionieri (in un caso il ricorrente è stato sfiorato da un proiettile destinato alla
vittima), e ciò per un periodo non inferiore ai 222 giorni, largamente supera la soglia dell'umanamente sopportabile e abituale in un contesto di guerra civile per sconfinare nella più bieca brutalità (non bisogna nemmeno dimenticare l'età e lo stato di salute del
ricorrente), e costituiscono senza ombra di dubbio non solo una persecuzione rilevante nell'ottica
dell'art. 3 LA, ma persino un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU (cfr. GICRA 1995 n. 12,
pag. 111; DTF 121 II 301; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990,
pag. 41 e segg.).
c) Per quanto attiene alla capacità di protezione dello Stato d'origine del
richiedente, la CRA ha già avuto modo di pronunciarsi in senso positivo sull'esistenza di una cosiddetta persecuzione
"quasi-statale" da parte della HVO nel gennaio 1995 (cfr. GICRA 1995 n. 2,
pag. 23). Ne discende che i seri pregiudizi subiti dall'interessato ad opera dell'HVO perlomeno tra agosto 1993 e marzo 1994 sono da considerarsi persecuzioni
"quasi-statali" rilevanti nell'ottica dell'asilo, ritenuti adempiti i criteri del
grado, della stabilità, della persistenza e dell'effettività dell'allora dominio dell'HVO nella parte di Mostar da loro controllata
(cfr. GICRA 1995 n. 2, pag. 23).
d) Non sussiste peraltro dubbio riguardo al fatto che nel caso concreto non è venuto meno il nesso di causalità temporale tra i pregiudizi subiti e
l'espatrio, conto tenuto del fatto che la libertà di movimento da Mostar è rimasta limitata per buona parte del 1994, che comunque per fuggire all'estero la via più utilizzata era quella da
Spalato, e che per arrivarci era necessario un lasciapassare delle autorità
croate, lasciapassare che venivano risaputamente rilasciati con parsimonia.
Inoltre, il ricorrente soffriva di gravi affezioni
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