1996 / 42 - 369

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ritiene data con una probabilità preponderante. Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco sostanziate o contraddittorie, non corrispondenti ai fatti o basate in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 12a LA).

7. - Va pertanto esaminata la questione della rilevanza (art. 3 LA) e verosimiglianza (art. 12a LA) delle allegazioni presentate dal ricorrente.

a) Nel giudizio querelato l'UFR giustamente neppure contesta la verosimiglianza dei fatti determinanti invocati dall'insorgente. Difatti, non può essere seriamente confutato, in presenza di attestazione del CICR (la cui autenticità non è stata contestata dall'UFR), che X. sia stato detenuto nel campo d'internamento di Rodoc perlomeno dal 10.8.1993 al 19.3.1994. Non vi è nemmeno ragione di dubitare delle allegazioni concernenti l'esposizione personale alle gravi torture fisiche e psichiche menzionate (come si vedrà più in dettaglio di seguito), tanto sono tristemente note le pessime condizioni di detenzione dell'eliporto di Rodoc, dove fra l'altro i detenuti venivano interrogati a qualsiasi ora della giornata, interrogatori quasi sempre accompagnati da maltrattamenti e torture, nonché persino confrontati a torture ed uccisioni di altri prigionieri (taluni prigionieri venivano obbligati ad effettuare lavori forzati al fronte). E' pure conosciuto il fatto che nei campi di prigionia dell'HVO, come quello dell'eliporto di Rodoc, si trovavano incarcerati non solo dei soldati appartenenti alle forze governative bosniache come sostenuto dai croati, ma pure civili (cfr. rapporto di Amnesty International del 1995). Peraltro, il ricorrente ha comprovato (cfr. attestazioni mediche agli atti) le sue precarie condizioni fisiche e soprattutto psichiche anche dopo il rilascio dal campo di Rodoc e fino ad oggi.

b) Per quanto attiene alla rilevanza dei pregiudizi patiti dal ricorrente, la CRA osserva che l'interessato, civile, è stato fatto prigioniero dei croati il 30 giugno 1993, ed è rimasto detenuto all'eliporto di Rodoc perlomeno dal 10 agosto 1993 al 19 marzo 1994, periodo durante il quale è stato sottoposto, per motivi di appartenenza etnica e religiosa, a trattamenti inumani e degradanti nonché a torture.

La nozione di trattamento disumano si riferisce ad un trattamento che causa vive sofferenze fisiche e morali e che si situi ad un livello particolare. Il trattamento è degradante allorquando suscita nelle persone sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità atti a umiliarle, ad avvilirle e a spezzarne eventualmente la loro resistenza fisica o morale, si situi ad un livello