1996 / 7 - 62

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quando egli non possa (condizione di cui alla lettera c) e non voglia (condizioni di cui alle lett. a e b) più rifiutare la protezione del suo Paese.

9. - In relazione all'art. 1 C n. 1 Conv. si possono pertanto ipotizzare diversi casi implicanti la promozione di una procedura di revoca dell'asilo fra cui:

- richiesta ed ottenimento del passaporto del suo Paese d'origine;
- contatti di diversa natura con le autorità del Paese d'origine;
- rifugiato che è tornato nel Paese di cui è cittadino, se del caso
  utilizzando il passaporto nazionale o il documento di viaggio per
  rifugiati che gli è stato rilasciato.

10. - Occorre quindi esaminare l'effetto sull'asilo e conseguentemente sulla qualità di rifugiato di un breve ritorno nel Paese d'origine, avvenuto servendosi del documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Paese d'asilo.

a) Simili casi vanno esaminati individualmente, in quanto il fatto di far visita, ad esempio, al genitore anziano o malato non ha la stessa portata, dal punto di vista dei rapporti col Paese d'origine, del fatto di recarsi in tale Paese ripetutamente per trascorrervi le vacanze oppure per intrattenervi rapporti d'affari (cfr. D'Aoust, op. cit., pag. 3; Guida ACNUR, op. cit., par. 125; Grahl-Madsen, op. cit., pag. 384, par. 141). In altri termini, la sola presenza fisica sul territorio del Paese d'origine non costituisce di per sé una ripresa della protezione (cfr. ibidem; sentenza inedita del Tribunale federale del 20 marzo 1992). Importa invece che vi sia assoggettamento volontario al governo di detto Paese, ciò che implica una normalizzazione delle relazioni tra lo Stato ed l'individuo. Ne consegue che va tenuto conto sia del motivo che della durata del soggiorno, nonché dell'eventuale clandestinità del viaggio e del soggiorno, della frequenza dei rimpatrii, dell'esposizione o meno a intimidazioni da parte delle autorità del Paese d'origine.

b) In tal contesto può essere fatto riferimento alla prassi di diversi altri Stati quali il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo e la Germania (cfr. V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Asylpraxis, Zurigo 1973, pag. 111; D'Aoust, op. cit., pag. 2 e seg.).

In Francia la Commissione di ricorso dei rifugiati ha già avuto modo di prendere posizione sul caso di un rifugiato rientrato brevemente nel suo Paese d'origine per gravi motivi familari, caso che - secondo detta autorità - non