1996 / 7 - 63

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giustifica l'applicazione della clausola di cessazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. (cfr. caso Vallejo Leon, 26 agosto 1982: il rifugiato è rientrato nel suo paese d'origine in seguito al decesso della madre e per aiutare il padre in cattive condizioni di salute; cfr. F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, 2a ed., Aix-en-Provence 1988, pag. 121 e 445/7).

Per le ragioni precedentemente indicate, questa interpretazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. appare conforme al tenore letterale ed allo spirito della Convenzione medesima ed è condivisa dalla dottrina (cfr. D'Aoust, op. cit., pag. 3; Achermann/Hausammann, op. cit., pag. 203 e seg.; Werenfels, op. cit., 320 e segg.; Grahl-Madsen, op. cit. pag. 384), come pure dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (cfr. Guida ACNUR, op. cit., par. 125).

c) Ne consegue che un breve rientro nel Paese d'origine non deve avere quale inevitabile e necessaria conseguenza la revoca dell'asilo e conseguentemente della qualità di rifugiato, anche se il viaggio non dovesse essersi svolto clandestinamente.

11. a) Nel caso concreto, l'autorità inferiore ha revocato l'asilo e ritirato al ricorrente la qualità di rifugiato. L'UFR ha motivato il suo giudizio sostenendo che la qualità di rifugiato ed il ritorno volontario - anche se solo temporaneo - nel suo Paese d'origine costituiscono una contraddizione in quanto fatti assolutamente inconciliabili. Il ricorrente si sarebbe pertanto posto nuovamente e spontaneamente sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. Nella replica l'UFR precisa che l'interessato avrebbe pure presentato il documento di viaggio alle autorità del suo Paese così dimostrando di non sentirsi più in pericolo (l'Ungheria è peraltro safe-country). Altresì, sarebbe stato consapevole delle conseguenze che la sua azione avrebbe comportato (ad ogni prolungamento del titolo di viaggio i rifugiati vengono informati della pratica dell'UFR sulla revoca dell'asilo).

Né nella decisione querelata, né nella risposta al ricorso, detto Ufficio prende posizione in merito alla ragioni fatte valere dall'interessato a giustificazione dell'invero incontestato breve rientro nel suo Paese d'origine.

b) Il ricorrente sostiene infatti di essere rientrato fugacemente in Ungheria in un'unica circostanza nel settembre del 1991, e dopo 35 anni di esodo, per compiere un atto di pietà filiale, ovvero collocare una croce e sistemare la tomba dei propri genitori. Contesta pertanto di essersi posto spontaneamente di nuovo sotto la protezione del suo Paese d'origine.