1996 / 7 - 61

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effettuati per necessità e che richiedono la partecipazione delle autorità del Paese d'origine, come fra l'altro l'ottenimento di estratti di nascita o stato civile (indispensabile in determinate circostanze vuoi per dimostrare la propria identità nel primo caso, vuoi per poter contrarre matrimonio nel secondo caso; cfr. Guida ACNUR, op. cit., par. 121);

b) l'azione intrapresa dal rifugiato deve avere carattere intenzionale, ovvero deve avere per obiettivo l'assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza.

Per giudicare dell'intenzionalità o meno dell'atto, l'autorità dovrà tener conto della motivazione alla base per esempio di un rientro (che spetterà al rifugiato di dimostrare), della clandestinità o meno del viaggio di rientro e del soggiorno, dell'utilizzazione o meno del proprio passaporto nazionale o del titolo di viaggio per i rifugiati o di altro documento di legittimazione, della durata del soggiorno, di ogni altro contatto avuto con le autorità del proprio Paese. Si deve presumere che ha carettere intenzionale l'atto con il quale il rifugiato chiede volontariamente il rinnovo o l'emissione di un passaporto da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Altresì, un ritorno nel proprio Paese, benché volontario, può anche non avere per obiettivo una normalizzazione dei rapporti con il Paese d'origine (cfr. Guida ACNUR, op. cit., par. 125; Grahl-Madsen, op. cit., pag. 384 par. 141).

c) l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve volontariamente sollecitare la protezione del Paese d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata. 

Non ogni atto che adempie i requisti di cui alle lett. a e b comporta necessariamente la revoca dell'asilo e la privazione della qualità di rifugiato, in particolare allorquando le autorità del Paese d'origine rifiutano l'emissione od il rinnovamento di un passaporto, oppure dopo il rientro sottopongono il rifugiato ad intimidazioni (cfr. sentenza inedita del Tribunale federale del 20 marzo 1992; Guida ACNUR, op. cit., par. 122).

Queste tre condizioni traggono origine dalla nozione di rifugiato. Siccome un richiedente l'asilo che non vuole o che non può più domandare la protezione del suo Paese d'origine per il timore, fondato, di subirvi persecuzioni, può essere riconosciuto quale rifugiato, tale statuto non potrà prendere fine che