|
|
contesto, segnatamente per i motivi indicati all'art. 41 cpv. 1
lett. a). Difatti l'art. 41 cpv. 1 lett. b attinente alla revoca dell'asilo rinvia
agl'art. 1 C n. 1 a 6 Conv. senza riserva alcuna. Per il resto, sia detto che non può essere sopperito ad un'eventuale lacuna legislativa mediante un'interpretazione della
Conv. contraria alle regole sancite nella Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati.
d) La suprema giurisdizione federale aveva pure considerato, nella sentenza pubblicata su cui poggia nella sostanza il giudizio
querelato, che per evitare un controllo che sarebbe sovente impossibile, non si sarebbe potuto imporre all'autorità federale di prendere in considerazione le ragioni umanitarie che avrebbero potuto spingere il rifugiato a rendersi nel suo Paese
d'origine.
Tale assunto non appare convincente, ove solo si pensi che nell'ambito di una procedura di revoca
dell'asilo, secondo una delle clausole di cessazione di cui alla Conv., l'autorità deve pronunciarsi
sull'esistenza, o meno, di una fattispecie sussumibile ad una siffatta clausola dopo avere sentito il
rifugiato, il quale può far valere le ragioni che ostano a suo giudizio alla
revoca. L'autorità deve quindi esaminare il singolo caso anche conto tenuto delle allegazioni presentate
dall'interessato. Se queste possano giustificare la rinunzia alla revoca
dell'asilo, dipende dalla loro rilevanza e dal loro grado di verosimiglianza o di
certezza, problema che si esaurisce in una valutazione delle stesse.
8. - L'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. necessita della riunione cumulativa di tre condizioni
(GICRA 1993 n. 22, pag. 144; cfr. pure E. D'Aoust, La mise en oeuvre des clauses de cessation du statut de réfugié au vu de la
doctrine, de la jurisprudence et des reccomandations du HCR, in Documentation-Réfugiés, supplément au n. 241, 26
aprile/9 maggio 1994; Guida ACNUR, op. cit., par. 119; J. C. Hathaway, The law of refugee
status, Butterworth, Vancouver 1991, pag. 192 e segg.; G. S. Goodwin-Gill, The refugee in International
Law, Oxford 1983, pag. 48):
a) l'atto col quale si domanda la protezione deve essere compiuto
volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo
ospita, né dalle autorità di questo Paese.
Non è volontario l'atto mediante il quale il rifugiato, su richiesta dello Stato
d'asilo, domanda alla rappresentenza del suo Paese d'origine l'emissione od il rinnovamento del
passaporto. Non lo sono di regola nemmeno tutti quegl'atti
|