|
|
metodo d'interpretazione - che fa capo essenzialmente alla volontà del legislatore svizzero espressa nei dibattiti parlamentari - che non si può trasporre senza precauzioni all'interpretazione della regola internazionale
(cfr. Jacot-Guillarmod, op. cit., pag. 121), come la nostra massima istanza giudiziaria aveva già avuto modo di rilevare in altre sue decisioni
(cfr. Jacot-Guillarmod, op. cit., pag. 122; DTF 109 V 185, 103 V 170, 97 I 365 e 96 I 648).
Peraltro, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto opportuno di pubblicare in DTF 117 V 268 una decisione che tende a precisare la giurisprudenza sull'interpretazione della regola internazionale convenzionale dopo l'entrata in vigore della Convenzione di
Vienna. Nella sentenza di cui trattasi si puntualizza che solo ove la Convenzione od un trattato non regolino una determinata domanda né
esplicitamente, né implicitamente, si può ricorrere a titolo sussidiario alle nozioni e concezioni del diritto interno quo all'interpretazione
(cfr. DTF 117 V 270 e relativi riferimenti).
Ora, la ricerca del significato letterale delle clausole di cessazione, nonché un'interpretazione in base al senso comune da attribuire ai termini della
Conv. nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e scopo, permette di escludere che un breve rientro nel Paese d'origine debba intendersi quale circostanza che comporti necessariamente la revoca dello statuto di rifugiato ai sensi di una delle regole dedicate nella
Conv. a questa problematica. Infatti, secondo l'art. 1 C n. 4 Conv., lo statuto va revocato allorquando una persona è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere
perseguitata. Non vi è chi non veda come questa disposizione sia incompatibile con un'interpretazione restrittiva della
Conv. secondo la quale già un semplice rientro in patria sarebbe sufficiente per far cessare lo statuto di
rifugiato. In siffatta evenienza in effetti, il senso e lo scopo dell'art. 1 C n. 4
Conv. verrebbero meno, ciò che non può essere il risultato di una corretta interpretazione (v. pure
Werenfels, op. cit., pag. 325 e relativi riferimenti), tantomeno secondo i metodi di cui alla Convenzione di
Vienna.
c) Certo, siccome la Conv. disciplina esclusivamente la cessazione dello statuto di
rifugiato, il legislatore svizzero può - ove lo ritenga opportuno - emanare disposizioni di diritto interno divergenti e più restrittive per quanto attiene alla revoca
dell'asilo. Tuttavia, e come rettamente rilevato nella sentenza inedita 20 marzo 1992 del Tribunale
federale, nonostante le numerose revisioni delle legge sull'asilo, il legislatore non ha fatto uso di tale facoltà
(lo ha fatto in altro
|