1996 / 7 - 59

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metodo d'interpretazione - che fa capo essenzialmente alla volontà del legislatore svizzero espressa nei dibattiti parlamentari - che non si può trasporre senza precauzioni all'interpretazione della regola internazionale (cfr. Jacot-Guillarmod, op. cit., pag. 121), come la nostra massima istanza giudiziaria aveva già avuto modo di rilevare in altre sue decisioni (cfr. Jacot-Guillarmod, op. cit., pag. 122; DTF 109 V 185, 103 V 170, 97 I 365 e 96 I 648).

Peraltro, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto opportuno di pubblicare in DTF 117 V 268 una decisione che tende a precisare la giurisprudenza sull'interpretazione della regola internazionale convenzionale dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Vienna. Nella sentenza di cui trattasi si puntualizza che solo ove la Convenzione od un trattato non regolino una determinata domanda né esplicitamente, né implicitamente, si può ricorrere a titolo sussidiario alle nozioni e concezioni del diritto interno quo all'interpretazione (cfr. DTF 117 V 270 e relativi riferimenti).

Ora, la ricerca del significato letterale delle clausole di cessazione, nonché un'interpretazione in base al senso comune da attribuire ai termini della Conv. nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e scopo, permette di escludere che un breve rientro nel Paese d'origine debba intendersi quale circostanza che comporti necessariamente la revoca dello statuto di rifugiato ai sensi di una delle regole dedicate nella Conv. a questa problematica. Infatti, secondo l'art. 1 C n. 4 Conv., lo statuto va revocato allorquando una persona è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata. Non vi è chi non veda come questa disposizione sia incompatibile con un'interpretazione restrittiva della Conv. secondo la quale già un semplice rientro in patria sarebbe sufficiente per far cessare lo statuto di rifugiato. In siffatta evenienza in effetti, il senso e lo scopo dell'art. 1 C n. 4 Conv. verrebbero meno, ciò che non può essere il risultato di una corretta interpretazione (v. pure Werenfels, op. cit., pag. 325 e relativi riferimenti), tantomeno secondo i metodi di cui alla Convenzione di Vienna. 

c) Certo, siccome la Conv. disciplina esclusivamente la cessazione dello statuto di rifugiato, il legislatore svizzero può - ove lo ritenga opportuno - emanare disposizioni di diritto interno divergenti e più restrittive per quanto attiene alla revoca dell'asilo. Tuttavia, e come rettamente rilevato nella sentenza inedita 20 marzo 1992 del Tribunale federale, nonostante le numerose revisioni delle legge sull'asilo, il legislatore non ha fatto uso di tale facoltà (lo ha fatto in altro