1996 / 7 - 58

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Questa giurisprudenza è stata oggetto di critiche (cfr. S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 326 e segg.; A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2a ed., Berna e Stoccarda 1991, pag. 204; R. Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Losanna 1991, pag. 218; G. Köfner / P. Nicolaus, Grundlagen des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland, Vol. 2, Monaco 1986, pag. 591 nota 13). Werenfels ha peraltro rilevato come il Tribunale federale non abbia indicato le ragioni per cui la prassi adottata dalle autorità federali sarebbe compatibile con le norme della Conv.. Inoltre, il legislatore avrebbe espresso nel messaggio relativo alla legge sull'asilo solo una dichiarazione d'intenti, la cui legittimità avrebbe dovuto essere oggetto di verifica da parte della suprema Corte federale (cfr. Werenfels, op. cit., pag. 326 e relativo riferimento).

b) In una sentenza più recente (cfr. decisione inedita del 20 marzo 1992 nella causa Y. Y., Bulgaria), il Tribunale federale ha peraltro apportato una precisazione alla sua precedente giurisprudenza. La suprema Corte ha espresso rincrescimento per il fatto che, malgrado le numerose revisioni della legge federale sull'asilo, il legislatore non abbia giudicato utile di chiarire la pratica della revoca dell'asilo allorquando il rifugiato si rende, anche se per poco tempo, nel suo Paese d'origine. Questa questione non sarebbe priva d'interesse avuto riguardo ai mutamenti politici che si sono prodotti negli ultimi anni in numerosi Paesi. Considerato che non sarebbe stata prevista alcuna soluzione di revoca generale dell'asilo per tutti questi Paesi, il fatto d'autorizzare una visita di corta durata, alfine di permettere ai rifugiati di verificare di persona la possibilità di ristabilirsi nuovamente nel loro Paese d'origine, non sarebbe sprovvisto di fondamento. Considerato che la Bulgaria, come l'Ungheria, è inserita nel novero delle safe-countries (l'Ungheria dall'ottobre del 1990, la Bulgaria dal marzo del 1991), la soluzione auspicata dal Tribunale federale appare di fatto quale richiamo ad un'interpretazione conforme alle regole del diritto pubblico internazionale della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e delle sue clausole di cessazione cui rinvia senza riserva alcuna il diritto interno (art. 41 cpv. 1 lett. b LA). In altri termini, il Tribunale federale medesimo ha considerato di non potere confermare l'interpretazione proposta nella sentenza DTF 110 Ib 208 e segg. secondo la quale una visita di breve durata nel Paese d'origine è incompatibile con lo statuto di rifugiato.

L'interpretazione di cui alla menzionata sentenza inedita è la sola compatibile con le norme della Conv.. Con la stessa si abbandona pertanto di fatto la prassi di cui a DTF 110 Ib 208 e segg. fondata in modo preponderante su di un