|
|
7. - Nella fattispecie la questione litigiosa è quella di sapere se un breve rientro nel Paese d'origine costituisca di per sé, ed indipendentemente da ogni altra
considerazione, un motivo sufficiente per revocare il diritto d'asilo. Ai sensi
dell'art. 41 cpv. 1 lett. b LA, l'asilo è revocato per i motivi menzionati
all'art. 1 C n. 1 a 6 Conv.. Tale rimando della legislazione interna alla
Conv. è incondizionato, alcuna riserva essendo stata formulata dalla Svizzera con riferimento all'applicazione delle clausole di cessazione della
Conv. medesima. Ne consegue la diretta applicabilità ai casi di revoca dell'asilo delle norme della
Conv..
a) Orbene, per costante prassi dell'UFR un rientro nel Paese d'origine, foss'anche di breve durata e per ragioni
umanitarie, deve condurre necessariamente alla revoca dell'asilo. Tale prassi è stata a suo tempo avvalorata dal Tribunale federale (v. DTF 110 Ib 208 e
segg.), quando ancora la suprema giurisdizione federale era competente a statuire su ricorsi di diritto amministrativo diretti contro decisioni di revoca
dell'asilo. Nel giudizio menzionato, il Tribunale federale ha ritenuto che non si potesse ignorare che proponendo di riprendere
all'art. 41 cpv. 1 lett. b LA l'enumerazione dei motivi di cessazione figurante nella
Conv., il Consiglio federale ha chiaramente indicato il senso nel quale si sarebbe dovuto interpretare i n. 5 e 6. In
particolare, ha precisato che andava mantenuta la pratica adottata in
Svizzera, secondo cui uno straniero non può più prevalersi della qualità di rifugiato e dell'asilo se è rientrato
volontariamente, anche per poco tempo, nel suo Paese d'origine o di ultima residenza senza subire intimidazioni da parte delle autorità, ad eccezione dei casi di estremo
rigore. Il Consiglio federale ha infatti rilevato come questa pratica si collocasse nei limiti di un'interpretazione ammissibile della
Conv., e come la stessa si giustificasse pienamente. Il Tribunale federale ha pure constatato che nel corso dei dibattiti
parlamentari, alcuna persona ha sollevato la minima obiezione a questo
proposito, ed ha precisato che l'interpretazione voluta dal Parlamento è d'altra parte conforme allo spirito della
Conv. - se non alla lettera - che presuppone che il rifugiato abbia interrotto ogni tipo di relazione con il suo Paese d'origine e non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio Stato per il
timore, fondato, d'esservi perseguitato (cfr. pure DTF 105 II 6 consid. 5).
Inoltre, per evitare un controllo che comporterebbe sovente non indifferenti
problemi, non si potrebbe imporre all'autorità federale di prendere in considerazione le ragioni umanitarie che potrebbero aver spinto il rifugiato a far rientro nel suo Paese
d'origine.
|