1996 / 7 - 57

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7. - Nella fattispecie la questione litigiosa è quella di sapere se un breve rientro nel Paese d'origine costituisca di per sé, ed indipendentemente da ogni altra considerazione, un motivo sufficiente per revocare il diritto d'asilo. Ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 lett. b LA, l'asilo è revocato per i motivi menzionati all'art. 1 C n. 1 a 6 Conv.. Tale rimando della legislazione interna alla Conv. è incondizionato, alcuna riserva essendo stata formulata dalla Svizzera con riferimento all'applicazione delle clausole di cessazione della Conv. medesima. Ne consegue la diretta applicabilità ai casi di revoca dell'asilo delle norme della Conv..

a) Orbene, per costante prassi dell'UFR un rientro nel Paese d'origine, foss'anche di breve durata e per ragioni umanitarie, deve condurre necessariamente alla revoca dell'asilo. Tale prassi è stata a suo tempo avvalorata dal Tribunale federale (v. DTF 110 Ib 208 e segg.), quando ancora la suprema giurisdizione federale era competente a statuire su ricorsi di diritto amministrativo diretti contro decisioni di revoca dell'asilo. Nel giudizio menzionato, il Tribunale federale ha ritenuto che non si potesse ignorare che proponendo di riprendere all'art. 41 cpv. 1 lett. b LA l'enumerazione dei motivi di cessazione figurante nella Conv., il Consiglio federale ha chiaramente indicato il senso nel quale si sarebbe dovuto interpretare i n. 5 e 6. In particolare, ha precisato che andava mantenuta la pratica adottata in Svizzera, secondo cui uno straniero non può più prevalersi della qualità di rifugiato e dell'asilo se è rientrato volontariamente, anche per poco tempo, nel suo Paese d'origine o di ultima residenza senza subire intimidazioni da parte delle autorità, ad eccezione dei casi di estremo rigore. Il Consiglio federale ha infatti rilevato come questa pratica si collocasse nei limiti di un'interpretazione ammissibile della Conv., e come la stessa si giustificasse pienamente. Il Tribunale federale ha pure constatato che nel corso dei dibattiti parlamentari, alcuna persona ha sollevato la minima obiezione a questo proposito, ed ha precisato che l'interpretazione voluta dal Parlamento è d'altra parte conforme allo spirito della Conv. - se non alla lettera - che presuppone che il rifugiato abbia interrotto ogni tipo di relazione con il suo Paese d'origine e non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio Stato per il timore, fondato, d'esservi perseguitato (cfr. pure DTF 105 II 6 consid. 5). Inoltre, per evitare un controllo che comporterebbe sovente non indifferenti problemi, non si potrebbe imporre all'autorità federale di prendere in considerazione le ragioni umanitarie che potrebbero aver spinto il rifugiato a far rientro nel suo Paese d'origine.