1996 / 7 - 56

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c) Giusta l'art. 2 n. 1 lett. a della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (RS 0.111; ratificata senza riserve od obiezioni dalla Svizzera il 7 maggio 1990 ed entrata in vigore il 6 giugno 1990), il termine trattato indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale (...), qualunque ne sia la particolare denominazione. L'espressione "regolato dal diritto internazionale" consacra un rimando a tutte le regole d'interpretazione sancite dal diritto internazionale consuetudinario, oggi codificate agli art. 31 a 33 della Convenzione di Vienna. In particolare, l'art. 31 dispone che le norme di un trattato devono essere interpretate in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Il primo elemento dell'esame ermeneutico consiste, dunque, nella ricerca del significato letterale del testo secondo i principi della buona fede e del buon senso (cfr. S. Bariatti, L'interpretazione delle Convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova, 1986, pag. 175 e segg.). 

Inoltre, ai sensi dell'art. 32 le risultanze dei lavori preparatori dei trattati costituiscono un metodo d'interpretazione esclusivamente complementare, pertanto di portata estremamente limitata. La qualità medesima della norma internazionale convenzionale impone che la giurisdizione che l'interpreta e l'applica non la denaturi ricorrendo, senza precauzioni, alle regole d'interpretazione generalmente ammesse dall'ordinamento giuridico interno.

In particolare, non è ammissibile un'interpretazione che renda senza significato o senza effetto una norma, né una parte può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione del trattato (art. 27 della Convenzione di Vienna). E più in generale, l'interpretazione è vista quale elemento d'esecuzione di un'obbligazione internazionale (v. art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna).

Per quanto è dell'interazione dei metodi d'interpretazione utilizzati in diritto internazionale ed in diritto interno, giova rilevare che si riscontrano punti di convergenza - il metodo primario è l'interpretazione letterale -, e di discordanza, per esempio l'importanza nel diritto interno di un'interpretazione conforme alla Costituzione, o alla volontà del legislatore, metodi che non si possono trasporre all'interpretazione della norma internazionale (cfr. O. Jacot-Guillarmod, Strasbourg, Luxembourg, Lausanne et Lucerne: méthodes d'interprétation comparées de la règle internationale conventionnelle, in: J.-F. Perrin, Les règles d'interprétation, Enseignement de 3e cycle de droit 1988, Friburgo 1989, pag. 121 e segg.).