1996 / 7 - 55

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5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza (salvo che possa invocare motivi gravi derivanti da precedenti persecuzioni, per rifiutare di avvalersi della protezione di tale Paese);

6. trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato rico-nosciuta come rifugiato, egli è in grado di ritornare nello Stato del suo domicilio precedente (salvo che possa invocare motivi gravi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare in tale Paese).

b) Le prime quattro clausole di cessazione implicano un atto volontario da parte del rifugiato, quali la ripresa della protezione del Paese d'origine, la riacquisizione della cittadinanza persa, l'acquisizione di una nuova cittadinanza, o ancora il ristabilimento del domicilio nel Paese d'origine nel quale non si era più recato per timore d'essere perseguitato. Le due restanti clausole si giustificano col fatto che le condizioni che avevano giustificato il riconoscimento della qualità di rifugiato sono venute meno, in particolare in seguito ad un mutamento importante della situazione politica generale nel Paese d'origine o di ultima residenza. Nel caso in cui siano adempiti i requisiti per l'applicazione di una delle clausole di cessazione, lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più (cfr. Guida della procedura e dei criteri da applicare per determinare lo statuto di rifugiato, ACNUR, Ginevra 1992, par. 111). L'applicazione di una delle clausole di cessazione, alla stregua del riconoscimento dello statuto di rifugiato, ha carattere di mero accertamento. La stessa non riveste carattere penale (cfr. A. Grahl-Madsen, The status of refugees in International law, Leyden 1966, vol. I, pag. 375 e segg.). L'enumerazione delle clausole di cessazione è esaustiva (cfr. Grahl-Madsen, op. cit., pag. 369; DTF 110 Ib 208 segg. e relativi riferimenti). Peraltro, tali clausole vanno interpretate in maniera restrittiva (cfr. Guida ACNUR, op. cit., par. 116). L'eccezione prevista all'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. - secondo la quale non può essere privato dello statuto di rifugiato colui che possa invocare motivi gravi (od imperiosi che dir si voglia) derivanti da persecuzioni anteriori - non trova applicazione in caso di perdita dello status giusta gl'art. 1 C n. 1 a 4 Conv., ma esclusivamente in relazione al motivo di cessazione di cui all'art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. (cfr. GICRA 1995 n. 16, pag. 161 segg. e relativi riferimenti).