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5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come
rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza
(salvo che possa invocare motivi gravi derivanti da precedenti
persecuzioni, per rifiutare di avvalersi della protezione di tale Paese);
6. trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato rico-nosciuta come
rifugiato, egli è in grado di ritornare nello Stato del suo domicilio precedente
(salvo che possa invocare motivi gravi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare in tale
Paese).
b) Le prime quattro clausole di cessazione implicano un atto volontario da parte del
rifugiato, quali la ripresa della protezione del Paese d'origine, la riacquisizione della cittadinanza
persa, l'acquisizione di una nuova cittadinanza, o ancora il ristabilimento del domicilio nel Paese d'origine nel quale non si era più recato per timore d'essere
perseguitato. Le due restanti clausole si giustificano col fatto che le condizioni che avevano giustificato il riconoscimento della qualità di rifugiato sono venute
meno, in particolare in seguito ad un mutamento importante della situazione politica generale nel Paese d'origine o di ultima
residenza. Nel caso in cui siano adempiti i requisiti per l'applicazione di una delle clausole di
cessazione, lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più
(cfr. Guida della procedura e dei criteri da applicare per determinare lo statuto di
rifugiato, ACNUR, Ginevra 1992, par. 111). L'applicazione di una delle clausole di
cessazione, alla stregua del riconoscimento dello statuto di rifugiato, ha carattere di mero
accertamento. La stessa non riveste carattere penale (cfr. A. Grahl-Madsen, The status of refugees in International
law, Leyden 1966, vol. I, pag. 375 e segg.). L'enumerazione delle clausole di cessazione è esaustiva
(cfr. Grahl-Madsen, op. cit., pag. 369; DTF 110 Ib 208 segg. e relativi
riferimenti). Peraltro, tali clausole vanno interpretate in maniera restrittiva
(cfr. Guida ACNUR, op. cit., par. 116). L'eccezione prevista all'art. 1 C n. 5
cpv. 2 Conv. - secondo la quale non può essere privato dello statuto di rifugiato colui che possa invocare motivi gravi
(od imperiosi che dir si voglia) derivanti da persecuzioni anteriori - non trova applicazione in caso di perdita dello status giusta
gl'art. 1 C n. 1 a 4 Conv., ma esclusivamente in relazione al motivo di cessazione di cui
all'art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. (cfr. GICRA 1995 n. 16, pag. 161 segg. e relativi
riferimenti).
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