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privazione della qualità di rifugiato. Chiamato ad esprimersi, l'Ufficio federale dei rifugiati ha proposto la reiezione del
gravame. Nell'atto responsivo l'autorità inferiore ha segnalato che il ricorrente sarebbe stato avvisato delle conseguenze inerenti un rimpatrio in occasione dei vari prolungamenti del titolo di
viaggio. D'altra parte, lo stesso nemmeno avrebbe nascosto alle autorità ungheresi la sua condizione di
rifugiato, come dimostrebbe il timbro apposto dagli agenti di confine a pagina 15 del titolo di viaggio per
rifugiati. Nella replica il ricorrente osserva che il solo fatto di aver utilizzato il titolo di viaggio per rifugiati non consentirebbe di concludere che abbia voluto mettersi spontaneamente di nuovo sotto la protezione dello Stato di cui possiede la
cittadinanza. LA CRA ha accolto il ricorso ed annullato il giudizio
litigioso.
Dai considerandi:
5. - Giusta l'art. 41 cpv. 1 LA, l'asilo è revocato:
a) se è stato ottenuto con dichiarazioni false o dissimulazione di fatti
essenziali;
b) per i motivi menzionati nell'art. 1 C n. 1 a 6 Conv..
In caso di revoca dell'asilo, l'eventuale privazione esplicita della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e
cantonali. Questa privazione non si estende ai coniugi ed ai figli (art. 41
cpv. 2 e 3 LA).
6. a) Ai sensi dell'art. 1 C Conv., una persona cui sono applicabili le disposizioni della sezione A non fruisce più della
Convenzione:
1. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la
cittadinanza; o
2. se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; o
3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquisito la
cittadinanza; o
4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore di essere
perseguitata; o
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