1996 / 7 - 54

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privazione della qualità di rifugiato. Chiamato ad esprimersi, l'Ufficio federale dei rifugiati ha proposto la reiezione del gravame. Nell'atto responsivo l'autorità inferiore ha segnalato che il ricorrente sarebbe stato avvisato delle conseguenze inerenti un rimpatrio in occasione dei vari prolungamenti del titolo di viaggio. D'altra parte, lo stesso nemmeno avrebbe nascosto alle autorità ungheresi la sua condizione di rifugiato, come dimostrebbe il timbro apposto dagli agenti di confine a pagina 15 del titolo di viaggio per rifugiati. Nella replica il ricorrente osserva che il solo fatto di aver utilizzato il titolo di viaggio per rifugiati non consentirebbe di concludere che abbia voluto mettersi spontaneamente di nuovo sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. LA CRA ha accolto il ricorso ed annullato il giudizio litigioso.


Dai considerandi:

5. - Giusta l'art. 41 cpv. 1 LA, l'asilo è revocato:

a) se è stato ottenuto con dichiarazioni false o dissimulazione di fatti essenziali;

b) per i motivi menzionati nell'art. 1 C n. 1 a 6 Conv..

In caso di revoca dell'asilo, l'eventuale privazione esplicita della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali. Questa privazione non si estende ai coniugi ed ai figli (art. 41 cpv. 2 e 3 LA).

6. a) Ai sensi dell'art. 1 C Conv., una persona cui sono applicabili le disposizioni della sezione A non fruisce più della Convenzione: 

1. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o

2. se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; o

3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquisito la cittadinanza; o

4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore di essere perseguitata; o