1996 / 7 - 53

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"impérieuses" (art. 1 C, ch. 5, al. 2 Conv.) pouvant s'opposer à une telle révocation (consid. 12).


Riassunto dei fatti:

L. H. ha ottenuto l'asilo in Svizzera nel dicembre del 1956. Il 9 dicembre 1992, l'interessato ha chiesto un prolungamento della validità del documento di viaggio allora in suo possesso. Il 22 gennaio 1993, l'Ufficio federale dei rifugiati ha comunicato all'interessato di aver constatato, in occasione della pratica inerente il prolungamento della validità del titolo di viaggio, che avrebbe fatto ritorno in Ungheria. Detto Ufficio osserva che un rifugiato che si reca nel Paese d'origine dimostrerebbe con tale azione che più non sussisterebbero i motivi che in passato lo indussero a fuggire. L. H. è stato contemporaneamente informato del fatto che l'asilo concesso gli sarebbe, verosimilmente, stato revocato e che in tal caso non avrebbe più potuto beneficiare del principio del non-refoulement nel Paese d'origine. All'interessato è stato peraltro concesso il diritto di esprimersi per iscritto in merito alla prospettata revoca dell'asilo. L. H. ha fatto pervenire per iscritto le sue osservazioni. Ha ammesso di essere rientrato, seppure brevemente, in patria nel settembre del 1991, dopo 35 anni di esodo, alfine di sistemare la tomba dei suoi genitori, ma ha chiesto che l'asilo non gli sia revocato e che non venga privato della qualità di rifugiato. Inoltre, ha chiesto di essere sentito personalmente (istanza respinta).

Con decisione del 17 marzo 1993, l'UFR ha revocato l'asilo e ritirato nel contempo la qualità di rifugiato a L. H. in virtù degli art. 41 cpv. 1 lett. b LA e 1 C n. 1 Conv.. L'autorità inferiore considera che soggiornando, seppur brevemente, nel Paese d'origine, l'interessato si è spontaneamente posto di nuovo sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, ed ha dimostrato che più non esisterebbero i motivi che l'avrebbero indotto a fuggire dall'Ungheria. La qualità di rifugiato ed il ritorno volontario - anche se solo temporaneo - nel Paese d'origine costituirebbero una contraddizione, in quanto fatti assolutamente inconciliabili tra loro. Il 16 aprile 1993, L. H. ha introdotto ricorso dinanzi alla CRA contro la succitata decisione. Fa valere in particolare che un breve rientro nel Paese d'origine, per i motivi da lui già indicati, non potrebbe interpretarsi quale volontaria richiesta di protezione al suo Paese d'origine. Afferma invece che un rientro, di breve durata, con l'unico intento di compiere un atto di pietà filiale (collocare una croce e sistemare la tomba dei genitori), non dovrebbe comportare né la revoca dell'asilo, né tantomeno la