1995 / 22 - 215

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Il 20 agosto 1993, D. M. ha inoltrato una seconda domanda d'asilo. Nell'ambito delle audizioni esperite, ha dichiarato di aver abbandonato l'Angola nell'agosto del 1993 per sfuggire a persecuzioni di stampo religioso. Il 13 luglio 1994, l'UFR ha chiesto all'interessato di prendere posizione in merito ad un suo eventuale allontanamento verso lo Zaire. Nella sostanza, D. M. ha replicato che in considerazione del fatto che il suo soggiorno nello Zaire nel corso del 1990 sarebbe stato illegale, un suo rinvio in detto Paese sarebbe risultato impossibile. In data 25 ottobre 1994, l'UFR ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato giusta gl'art. 3 e 12a LA. Contemporaneamente, L'UFR ha pronunciato il suo allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso uno Stato terzo, nel caso concreto lo Zaire. Il 25 novembre 1994, l'interessato ha introdotto dinanzi alla CRA un ricorso contro la succitata decisione dell'UFR.

Questa Commissione ha respinto il gravame sul punto di questione dell'asilo e dell'allontanamento, ma lo ha accolto - in ragione di un insufficiente accertamento dei fatti determinanti -, per quanto attiene alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Zaire.


Dai considerandi:

9. - Trattasi quindi d'esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio (art. 14a cpv. 4 LDDS). Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce un ulteriore motivo giustificante una misura sostitutiva giusta l'art. 18 cpv. 1 LA. Detta misura viene ordinata nel caso i richiedenti siano esposti a pericoli concreti nel loro Paese d'origine, richiedenti riconosciuti come "rifugiati della violenza" o "rifugiati de facto". Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento. Tuttavia, in considerazione della situazione politica globale del Paese d'origine caratterizzato da conflitto armato, guerra civile o scontri violenti, tali richiedenti possono far valere buoni motivi per non essere costretti a rientrare in tale Paese. Questa disposizione concerne anche le persone per le quali il rientro nel Paese d'origine equivarrebbe a esporsi a pericoli concreti poiché, ad esempio, non potrebbero ottenere le cure mediche di cui abbisognano. Per ragioni umanitarie si rinuncia in simili casi all'esecuzione del rinvio. L'autorità competente deve