1995 / 22 - 214

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22. Estratto della decisione della CRA del 21 febbraio 1995
      nella causa D.M., Angola


Art. 14a cpv. 2 LDDS: Possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso un Paese terzo.

Incombe all'autorità che pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento verso un Paese terzo l'onere della prova che i presupposti per ritenere possibile un siffatto allontanamento siano dati.



Art. 14a Abs. 2 ANAG: Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs in einen Drittstaat.

Die Behörde, die den Wegweisungsvollzug in einen Drittstaat anordnet, trägt die Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen einer solchen Wegweisung tatsächlich vorliegen.



Art. 14a, al. 2 LSEE : possibilité de l'exécution du renvoi dans un pays tiers.

Il appartient à l'autorité qui prononce l'exécution du renvoi vers un pays tiers de prouver que les conditions rendant possible un tel retour sont remplies.


Riassunto dei fatti:

D. M. ha introdotto una prima domanda d'asilo in Svizzera l'11 luglio 1985. In tale occasione, ha fatto valere l'esposizione a seri pregiudizi per considerazioni di religione. Detta domanda è stata respinta dal Delegato ai rifugiati il 24 ottobre 1986, decisione confermata in sede ricorsuale dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, Servizio dei ricorsi, in data 18 luglio 1989. L'interessato ha successivamente abbandonato il nostro Paese (dicembre 1989).